COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 30/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ STELLA AZZURRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BADIA RICCARDO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CANTISANI GIANLUCA, PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PICCINELLI EMANUELE E FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE HILBRAT EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 16.6.2005 (Gara: FORTE AURELIO – STELLA AZZURRA dell’11.6.2005, Campionato III Categoria Under 21)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 120 del 30/06/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ STELLA AZZURRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BADIA RICCARDO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CANTISANI GIANLUCA, PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PICCINELLI EMANUELE E FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE HILBRAT EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 16.6.2005
(Gara: FORTE AURELIO – STELLA AZZURRA dell’11.6.2005, Campionato III Categoria Under 21)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le argomentazioni svolte in sede di reclamo risultano parzialmente assumibili;
in particolare, elemento che in questa sede si deve valutare in modo adeguato e che rende non congrua alcune sanzioni irrogate in primo grado, risulta il clima di vibrante protesta collettiva e di tensione determinato dall’importanza della partita (Finale) e dall’infortunio subito dal calciatore DI JULIO (entrato al 33mo del I Tempo);
ritenuto quindi che gli episodi violenti o aggressivi tenuti dai calciatori HILBRAT e PICCINELLI devono essere interpretati e ricondotti all’interno del clima e della particolare situazione verificatasi;
risultano invece congrue le altre sanzioni;
DELIBERA
di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore HILBRAT FRANCESCO portandola al 30.6.2006 e quella del calciatore PICCINELLI EMANUELE portandola a 5 gare effettive;
conferma le altre sanzioni irrogate in primo grado;
la tassa reclamo va restituita.
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