COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 30/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2010 A CARICO DEL CALCIATORE PUCA ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 115 DEL 16.6.2005 (Gara: PALESTRINA – VIGOR PERCONTI del 9.6.2005 – Torneo Roma Sport Show)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 30/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2010 A CARICO DEL CALCIATORE PUCA ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 115 DEL 16.6.2005 (Gara: PALESTRINA – VIGOR PERCONTI del 9.6.2005 – Torneo Roma Sport Show) La Commissione Disciplinare; visti il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore PUCA ANTONIO, sicuramente colpevole di comportamento scorretto nei confronti degli avversari, giammai avrebbe colpito l’arbitro con un pugno alla schiena, non essendo “mai venuto a contatto” con lo stesso. Ascoltato in sede di supplemento il direttore di gara, a parziale modifica di quanto indicato nel referto, ha riferito che, mentre annotava l’espulsione del calciatore PUCA, aveva ricevuto un forte colpo “a palmo aperto” sulla schiena, che gli aveva causato momentaneo dolore, facendolo piegare in avanti, giratosi, si era trovato davanti il medesimo PUCA, il quale continuava ad insultarlo. Confermato pertanto che autore del gesto di violenza nei confronti dell’arbitro deve considerarsi senza dubbio il calciatore PUCA, e ribadita la gravità e l’intollerabilità del comportamento posto in essere si ritiene tuttavia – alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara – di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, rapportandola alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso, e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PUCA ANTONIO dal 31.5.2010 al 31.8.2008. La tassa di reclamo va restituita.
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