COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/5/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRO CALCIO APRILIA – VIS TERRACINA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/5/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRO CALCIO APRILIA - VIS TERRACINA Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - al 35° del secondo tempo il calciatore della Soc. Pro Calcio Aprilia Gennaro Annunziato, dopo aver protestato veniva ammonito dall'arbitro e mentre questi gli stava notificando il provvedimento disciplinare il già citato Gennaro Annunziato si avvicinava minacciosamente mettendo gli una mano sul viso spingendolo con forza, provocandogli lieve dolore; veniva allontanato dai propri compagni consentendo al direttore di gara di notificargli l'espulsione; - subito dopo si divincolava dai suoi compagni e mentre bestemmiava ed offendeva il direttore di gara, lo colpiva con un forte calcio all'altezza dell'anca sinistra provocandogli dolore e contusione; - a questo punto l'arbitro per effetto dei colpi subiti non si sentiva più in grado di continuare a dirigere l'incontro per cui ne decretava la fine anticipata emettendo il triplice fischio di chiusura; - mentre l'arbitro stava avviandosi verso gli spogliatoi il Gennaro lo colpiva con una testata violenta ad un orecchio provocandogli un intenso dolore locale e nell'occasione gli rivolgeva grave minaccia; - i dirigenti delle due squadre intervenivano per sincerarsi delle condizioni dell'arbitro, mentre il massaggiatore della squadra di casa lo accompagnava negli spogliatoi dove vi rimaneva per circa 40 minuti senza ulteriori problemi; - successivamente il direttore di gara si recava presso l'ospedale S. Eugenio di Roma per gli accertamenti del caso. Tutto ciò premesso; accertato che la responsabilità della mancata conclusione dell'incontro è da addebitarsi al comportamento particolarmente violento tenuto da un tesserato della Società Pro Calcio Aprilia; Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S.; Si decide: a) di infliggere alla Società sportiva Pro Calcio Aprilia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di squalificare il calciatore della Società Pro Calcio Aprilia Gennaro Annunziato fino al 12 maggio 2010 con proposta, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del C.G.S., al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
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