COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44/BIS DEL 20.05.2005 Decisione del giudice sportivo Gara VILLA – ALCIONE
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 44/BIS DEL 20.05.2005
Decisione del giudice sportivo
Gara VILLA - ALCIONE
La società Alcione ha presentato ricorso in ordine allo svolgimento della gara, tuttavia lo stesso non è stato preannunciato ed è privo dell’attestazione dell’invio alla controparte delle motivazioni del ricorso.
Pertanto ai sensi dell’art. 29 del CGS è inammissibile.
Tuttavia dagli atti ufficiali di gara si rileva che la gara è terminata in parità ed a norma del regolamento del torneo (art. 6) si sarebbero dovuti effettuare i tiri di rigore al fine di determinare la vincente.
Il direttore di gara è stato messo al corrente della necessità e gli è stato fornito il regolamento del torneo solamente 15 minuti dopo il termine della gara stessa dai dirigenti delle due società i quali peraltro erano in totale disaccordo sul da farsi contribuendo in tal modo a disorientare il direttore di gara.
Non vi è dubbio che l’addetto al ricevimento del direttore di gara ovvero l’organizzazione del torneo debbano mettere a disposizione dell’arbitro una copia del regolamento ed in mancanza entrambe le società partecipanti alla gara ed in primo luogo la squadra di casa (che non possono non conoscere il regolamento) debbano in tempo utile ovvero prima della gara provvedere in merito.
La gara pertanto si è conclusa in modo irregolare.
Il direttore di gara peraltro lamenta che una volta giunto a casa si è accorto che la propria autovettura posteggiata all’interno dello stadio della società Villa era stata danneggiata nella parte posteriore con una chiave o con un chiodo. Vi è tuttavia da rilevare che il direttore di gara non ha inviato il prescritto modulo di consegna alla società del veicolo e che pertanto non vi è stato riscontro dei danni da parte della società.
PQM Delibera
1. di rigettare il reclamo e di addebitare al tassa a carico della società Alcione.
2. di disporre la ripetizione della gara a cura della organizzazione del Torneo.
3. di comminare l’ammenda di € 50,00 ad entrambe le società per scarsa collaborazione con l’arbitro.
di comminare l’ammenda di € 50,00 alla società Villa per il danno subito dalla vettura dell’arbitro.