COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44/TER DEL 25/05/2005 Decisione del giudice sportivo PLAY OUT PRIMA CATEGORIA GARA DEL 22/05/2005 Gara TREZZANESE-VAPRIESE GIRONE D

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44/TER DEL 25/05/2005 Decisione del giudice sportivo PLAY OUT PRIMA CATEGORIA GARA DEL 22/05/2005 Gara TREZZANESE-VAPRIESE GIRONE D La Società Trezzanese ha preannunciato e proposto reclamo in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara nei termini previsti dal vigente CGS ed abbreviati come previsto per le gare dei Play off - out e pubblicato sul CU N° 35 del 17-3-05. Con il reclamo la Società Trezzanese fa presente che la Società Vapriese a far tempo dal 24° minuto del 2° tempo ha tenuto sul terreno di gioco solo un calciatore nato dal 1 gennaio 1983, anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa. Pertanto chiede a carico dell’altra società la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la società Vapriese a far tempo dal 24° minuto del 2° tempo effettivamente ha tenuto sul terreno di gioco solo un calciatore nato dal 1 gennaio 1983, anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa. Infatti dall’inizio della gara sono stati schierati i calciatori Ferrillo Luca e Campi Mirco ( rispettivamente nati nel 1986 e 1983 ), durante la gara ha provveduto al 1° 2° t. alla sostituzione di un calciatore con altro calciatore nato nel 1984: a quel momento pertanto aveva sul terreno di gioco 3 calciatori “ giovani”; successivamente al 8° 2° t. ha provveduto alla sostituzione del calciatore Campi Mirco con altro calciatore nato nel 1980: a quel momento pertanto aveva sul terreno di gioco 2 calciatori “ giovani”; successivamente al 24° 2° t. ha provveduto alla sostituzione del calciatore Ferrillo Luca con altro calciatore, Gattolin Massimo, nato nel 1979; da quel momento non ha più avuto sul terreno di gioco i due “ giovani “ previsti La società Vapriese non ha inviato controdeduzioni. Richiamato l’art. 34 delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n. 2 dell’ 8.07.2004 precisa al punto 3.1.1 che per la stagione sportiva 2004-05 è fatto obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1983 in avanti. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Vapriese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 b) di disporre l’accredito della tassa reclamo a carico della società Trezzanese, se versata.
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