COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09/06/2005 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES GARE DEL 23/ 4/2005 San Carlo – Seregno girone A

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09/06/2005 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES GARE DEL 23/ 4/2005 San Carlo - Seregno girone A Dagli atti ufficiali di gara si rileva che l’Arbitro, giunto sul campo, veniva informato dal dirigente responsabile della società San Carlo sig. Ghiglione Federico, che nell’impianto era in corso una funzione religiosa presieduta da un Cardinale di Santa Romana Chiesa: tale funzione si sarebbe comunque conclusa presumibilmente dopo l’orario di inizio della gara, ufficialmente previsto per le ore 11,00. Il citato dirigente si assumeva la piena responsabilità del disguido verificatosi. Il direttore di gara, informava la società Seregno del disguido e chiedeva alla stessa di rimanere a disposizione perché comunque avrebbe dato inizio alla gara al termine della funzione (presumibilmente tra le ore 11,30 e le ore 11,45). Tuttavia alle ore 10,30 (pertanto ben prima dell’ora fissata per l’inizio della gara ovvero dell’eventuale ulteriore periodo di attesa, ovvero del tempo eventualmente concesso dal direttore di gara per l’approntamento del terreno di gioco), il dirigente responsabile della società Seregno sig. Innocenti Giovanni si presentava dal direttore di gara richiedeva i documenti dei calciatori affermando che gli stessi e l’allenatore si erano già allontanati non avendo intenzione di attendere. Alle ore 10,50 effettuato il riconoscimento dei calciatori della società San Carlo e preso atto che non era presente alcuna persona della società Seregno, decideva di attendere fino alle ore 11,30 dopo di che dichiarava sospesa definitivamente la gara ed abbandonava l’impianto sportivo. P.Q.S. DELIBERA di comminare, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del C.G.S., alla Società Seregno la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 6; di comminare alla Società San Carlo l’ammenda di ? 50,00 per la tardata messa a disposizione dell’impianto.
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