COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Casaloldo – Campionato Promozione Girone F Gara del 08/05/2005 tra G.S. Casaloldo – Pro Desenzano C.U. n.43 del CRL datato 12/05/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Casaloldo – Campionato Promozione Girone F Gara del 08/05/2005 tra G.S. Casaloldo - Pro Desenzano C.U. n.43 del CRL datato 12/05/2005 Il G.S. Casaloldo ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Pasetti Davide e Morandini Francesco rispettivamente per quattro e tre gare lamentando che le sanzioni erano eccessive. La Commissione Disciplinare, rilevato che non è consentita in sede disciplinare l’audizione di tesserati che non abbiano proposto reclamo in proprio, rilevato che anche in considerazione della qualifica di capitano del calciatore Davide Pasetti, le sanzioni comminate allo stesso ed al calciatore Francesco Morandini appaiono del tutto congrue e non suscettibili di riduzione in relazione al comportamento dagli stessi tenuto, così come risulta senza possibilità di equivoci dal rapporto dell’arbitro. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 de CGS di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it