COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Linate – Campionato 2^ Categoria Girone V Gara del 05/06/2005 tra A.C. Linate – Settalese C.U. n.44 del CRL datato 09/06/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/06/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Linate – Campionato 2^ Categoria Girone V
Gara del 05/06/2005 tra A.C. Linate - Settalese
C.U. n.44 del CRL datato 09/06/2005
La società A.C. Linate ha proposto reclamo avverso:
l’ammenda di Euro 300,00;
inibizione sino al 31/07/2005 a Liporati Pietro;
squalifica sino al 28/02/2006 a Yabre Isaaka;
squalifica per otto gare a Manzieri Pietro;
squalifica per tre gare a D’Arenzo Antonio;
squalifica per due gare a Bisceglia Matteo, Cezza Stefano e Morgigno Daniele.
Sentita la reclamante, visti gli atti ufficiali ed il reclamo,
la Commissione Disciplinare, richiamata la specifica, costante giurisprudenza della CAF, non può che ribadire
che il giudizio di responsabilità in materia disciplinare si svolge sulla base dei documenti ufficiali che
assumono carattere di fonte privilegiata di prova contro la quale, ove non si evidenzino contraddizioni o illogicità,
a nulla valgono le dichiarazioni della parte interessata. In altre parole l’unica fonte privilegiata di prova
alla quale i giudici della giustizia sportiva debbono attingere per la formazione del loro convincimento è
quella dei documenti ufficiali con la conseguenza che è sempre vano ed irrilevante contrapporre alle risultanze
probatorie di tali documenti, affermazioni più o meno interessate allorquando le dette risultanze si appalesano
chiare, in equivoche, non contraddittorie. Ed ancora: nei procedimenti concernenti infrazioni annesse
allo svolgimento delle gare non possono trovare ingresso prove per testi o mezzi probatori affidati a
dichiarazioni di parte o di terzi, giacché ai fini del decidere hanno validità ed efficacia, quando siano precise,
univoche e non contraddittorie, unicamente le risultanze degli atti ufficiali.
Ciò premesso e rilevato che nella specie le risultanze degli atti ufficiali sono precise, univoche e non contraddittorie,
la C.D. osserva che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo tendente a
sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti e che, in particolare, la semplice negazione
del fatto da parte della società reclamante non è sufficiente a fare ritenere veritiera l’affermazione
d’innocenza del suo tesserato. Si deve, pertanto, ritenere, che effettivamente il calciatore Manzieri Pietro movendosi
da una distanza di circa 40 metri sia giunto, correndo, praticamente a contatto con l’arbitro ponendogli
il viso a circa cinque centimetri dal suo e quindi abbia rivolto frasi gravemente offensive. Si deve altresì
ritenere che al termine della gara, lo stesso calciatore, approfittando del fatto che la porta dello spogliatoio
dell’arbitro era stata aperta da soggetto non identificato, si sia introdotto nello spogliatoio stesso e puntando
minacciosamente l’indice della mano sinistra verso il volto dell’arbitro, praticamente sfiorandogli la guancia,
abbia rivolto allo stesso frasi irriguardose. Valutata l’effettiva entità dei fatti ed il reiterato comportamento
antiregolamentare del calciatore, sanzione adeguata appare quella della squalifica a tempo e non a giornate,
come ritenuto dal giudice di prime cure, per cui la C.D. ritiene equo comminare al calciatore Manzieri
Pietro la squalifica a tutto il 31 ottobre 2005.
Richiamato quanto detto nella premessa del tutto infondato è il reclamo relativo alla squalifica sino al 28
febbraio 2006 inflitta al calciatore Yabre Issaka, che nel recinto degli spogliatoi si avvicinava alle spalle del2756/
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l’arbitro, lo afferrava con violenza per la manica sinistra della divisa strattonandolo e rivolgendogli espressioni
gravemente lesive del decoro e minacciose.
Ugualmente infondato è il reclamo relativo all’ammenda di euro 300,00 alla società per i fatti chiaramente
esposti nella delibera del GS da includersi sul punto su qui integralmente riportata e trascritta, così come
infondato è il reclamo relativo alla inibizione al dirigente Liporati Pietro che al termine della gara si è trattenuto
illegittimamente nello spogliatoio dell’arbitro tenendo nei confronti dello stesso un comportamento irriguardoso
e minacciandolo di presentare nei suoi confronti un esposto in Federazione e quello relativo al calciatore
D’Arenzo Antonio che ha rivolto frasi gravemente offensive nei confronti del direttore di gara.
Inammissibile ai sensi dell’art.41 n.3 lettera a) CGS è il reclamo relativo alla squalifica per due gare effettive
comminate ai calciatori Bisceglia Matteo, Cezza Stefano e Morgigno Daniele.
Tanto premesso la C.D.
COMMINA
A Manzieri Pietro la squalifica a tutto il 31 ottobre 2005.
RIGETTA
Il reclamo per quanto riguarda le sanzioni comminate ai calciatori Yabre Issaka (squalifica al 28/02/2006),
D’Arenzo Antonio (squalifica per tre gare), al dirigente Liporati Pietro (inibizione sino al 31/07/2005) ed alla
Società (ammenda di euro 300,00).
DICHIARA
Inammissibile il reclamo relativo alle sanzioni comminate ai calciatori Bischeglia Matteo, Cezza Stefano
e Morgigno Daniele.
Si dispone l’addebito della relativa tassa.
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