COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Club Azzurri Brescia Campionato 2^ Categoria Girone B E in proprio del calciatore Matteo Terminini. Gara del 29/05/2005 tra Club Azzurri Brescia e S.Andrea Concesio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Club Azzurri Brescia Campionato 2^ Categoria Girone B E in proprio del calciatore Matteo Terminini. Gara del 29/05/2005 tra Club Azzurri Brescia e S.Andrea Concesio La Società Club Azzurri Brescia e Terminini Matteo hanno proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Terminini Matteo sino al 31/03/2006 c.u. n.41 del Comitato di Brescia datato 09/06/2005. Lamentando che il Terminini aveva solamente strattonato l’arbitro e proferito alcune frasi irriguardose nei suoi confronti nella concitazione della gara. I reclamanti negano che il calciatore abbia colpito volontariamente l’arbitro con una testata. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del CGS, sentiti l’arbitro ed i reclamanti, rileva: l’arbitro, dopo aver indicato nel rapporto di gara che il Terminini lo aveva colpito alla nuca con un colpo di testa, ha rettificato tale versione affermando che in realtà il Terminini lo ha colpito con la fronte sulla fronte volontariamente, senza procurare postumi. Valutata tale rettifica da parte dell’arbitro e la mancanza di violenza nell’atto commesso dal calciatore, questa Commissione ritiene opportuno mitigare lievemente la squalifica comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE La squalifica del calciatore Terminini Matteo a tutto il 20/02/2006. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore dei reclamanti.
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