COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°158 del 23/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. PEDASO avverso sanzioni merito gara Pedaso – Borgo Rosselli, del 22.5.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 61 del 25.5.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°158 del 23/06/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO F.C. PEDASO avverso sanzioni merito gara Pedaso – Borgo Rosselli, del 22.5.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 61 del 25.5.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Alati Fabio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 maggio 2007 “per aver spintonato con il petto il direttore di gara che era costretto ad indietreggiare di due passi per non cadere; alla notifica del provvedimento disciplinare lo colpiva con un calcio al polpaccio procurandogli lieve dolore”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società F.C. Pedaso, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva e sproporzionata sia rispetto alla realtà dei fatti sia in confronto con la giurisprudenza formatasi rispetto ad episodi analoghi.
A dire della reclamante il proprio calciatore, nell’occasione, avvicinatosi all’arbitro al solo fine di protestare, lo spinse inavvertitamente, con gesto comunque di stizza ed istintivo, dettato anche dallo stato di tensione per l’importanza della gara.
Quanto al calcio subito dall’arbitro ed ascritto al calciatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, secondo la reclamante occorrerebbe tenere conto della situazione di confusione che si era venuta a creare nel frattempo intorno a loro.
Alla richiesta audizione, la Società reiterava le richieste formulate nel gravame, ammettendo che il proprio tesserato, nell’occasione, effettivamente colpì l’arbitro, ma in maniera lieve e con gesto certamente involontario.
Ad ulteriore sostegno delle proprie richieste, la reclamante deduceva l’assenza di precedenti specifici a carico del proprio tesserato.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il calciatore Alati, espulso per averlo colpito al petto con il suo, alla notifica del provvedimento lo raggiunse al polpaccio con un calcio, provocandogli leggero dolore, protrattosi per un paio di giorni.
1. LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ritenuta provata la responsabilità del calciatore Alati in ordine ai fatti ascrittigli, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuto che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non giustifica né attenua la sua responsabilità per le violazioni poste in essere;
• ritenuto che la condotta violenta tenuta dal tesserato sanzionato nei confronti dell’arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave;
• ritenuto tuttavia, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo e realizzato in un unico contesto;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
2. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società F.C. Pedaso, per l’effetto riducendo al 30 agosto 2006 la sanzione della squalifica del calciatore Alati Fabio.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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