COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°155 del 09/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. U.S. CASTELFRETTESE avverso sanzioni merito gara Castelfrettese – CRUA, del 19.5.2005 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 54 del 25.5.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°155 del 09/06/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. U.S. CASTELFRETTESE avverso sanzioni merito gara Castelfrettese – CRUA, del 19.5.2005 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 54 del 25.5.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S. Castelfrettese la sanzione dell’ammenda di € 500,00
”per avere, due propri sostenitori, al termine della gara, fatto ingresso nel recinto di gioco, avvicinando gli arbitri con fare gravemente offensivo e minaccioso e per avere,uno dei due, stretto con la mano il collo dell'arbitro n. 1, procurandogli momentaneo dolore. Il tutto avveniva senza che alcuno dei tesserati della Società Castelfrettese si attivasse in soccorso degli arbitri che, anzi, venivano, da alcuni giocatori (a parte sanzionati) insultati e minacciati.”
Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Farinelli Simone, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “espulso per offese e minacce nei confronti dell'arbitro, al termine della gara reiterava in tale atteggiamento unitamente ad altri compagni.”
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. Castelfrettese, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo una riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute eccessive in relazione all’effettiva gravità dei fatti.
A dire della reclamante i due sostenitori che entrarono in campo, in realtà diedero, nella concitazione dell’animata discussione creatasi, solamente una piccola spinta al direttore di gara.
Giustificava il comportamento omissivo dei propri dirigenti in quanto non accortisi del parapiglia scoppiato alle loro spalle perchè impegnati a calmare altri giocatori.
Ad ulteriore sostegno delle proprie richieste, la reclamante deduceva il buon comportamento dei propri tesserati per tutto l’arco della stagione sportiva in corso.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute, escludendo decisamente qualsivoglia contenuto di violenza nei comportamenti ascritti ai propri sostenitori.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che al termine dell’incontro, due sostenitori della squadra ospitante, entrati in campo, peraltro facilmente per l’assenza di protezioni, lo affiancarono rivolgendogli frasi offensive e minacciose; uno di questi lo prese con la mano, da dietro, per il collo stringendoglielo per un paio di secondi.
Il Farinelli, espulso per frase offensiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro, reiterava in tale comportamento a fine gara, unitamente ad altri suoi compagni di squadra.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ritenuta provata la responsabilità del Farinelli relativamente al comportamento contestatogli e della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori al termine dell’incontro, indubbiamente riprovevoli, ma ricondotti in un ambito sicuramente di modesta intensità della violenza esercitata così come valutata dallo stesso direttore di gara nell’espletata istruttoria;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi;
• ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, sulla base, per quanto riguarda la sanzione del calciatore, dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione;
• visto l’art. 9 del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. U.S. Castelfrettese così decide:
• riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società ad € 200,00 (duecento/00);
• riduce a due giornate di gara la sanzione della squalifica comminata al calciatore Farinelli Simone.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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