COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 3 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CASTELNUOVO SCRIVIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 del Comitato Provinciale di Alessandria del 28.4.2005 in riferimento alla gara CASTELNUOVO SCRIVIA – EUROPA del 24.4.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone R

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 3 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CASTELNUOVO SCRIVIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 del Comitato Provinciale di Alessandria del 28.4.2005 in riferimento alla gara CASTELNUOVO SCRIVIA – EUROPA del 24.4.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone R La ricorrente si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al giocatore PICCININI Fabrizio (squalifica per sei gare), al giocatore IANNI Nicola (squalifica sino al 30.10.2005), al dirigente ACERBI Giovanni (inibizione sino al 30.10.2005), all’allenatore MARESCA Massimo (inibizione sino al 30.10.2005) ed alla Società medesima (ammenda di euro 200,00), oltre alla condanna di quest’ultima alla rifusione dei danni patititi dall’autovettura dell’arbitro, e ne chiede l’annullamento. All’esito di una articolata istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti i dirigenti BASSI Claudio e BERTOCCHI Ezio ed il direttore di gara, Marco DILILLO, la Commissione ritiene che il dirigente ACERBI debba andare esente da responsabilità, che i fatti ascritti ai giocatori ed all’allenatore non siano di gravità tale da meritare la sanzione inflitta dal giudice sportivo, che meriti conferma la sanzione inflitta alla società per il grave ed inqualificabile comportamento dei propri sostenitori e che, invece, vada annullata la condanna al risarcimento dei danni. L’istruttoria si è resa necessaria alla luce della complessità degli accadimenti ed, in particolare, per ciò che sarebbe avvenuto dopo la gara e lontano dal campo di gioco: il direttore di gara, trasportato dal padre sul proprio veicolo, sarebbe stato inseguito ed in tali circostanze vi sarebbe stato uno scontro tra i veicoli a seguito del quale il furgone avrebbe subito i danni contestati. Anche per questi motivi si è deciso di sentire il direttore di gara, per potere ricostruire il più fedelmente possibile i fatti così come realmente avvenuti. Come già detto in altre occasioni, il rapporto arbitrale, a mente dell’art.31 C.G.S., fa “piena prova” dei fatti in esso descritti salvo i casi indicati dalla normativa sportiva, ma il valore di “piena prova” conferito al rapporto dell’arbitro, indiscutibile principio del diritto sportivo, va inteso nella sua reale portata. Trattasi di principio che vincola il giudicante nella decisione di acquisire ulteriori elementi di prova, ma non anche nella loro valutazione e nella decisione finale. Il legislatore sportivo ha infatti previsto tale principio nell’art.31 lett. A, norma dedicata ai mezzi di prova nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, precisando che “i rapporti dell’arbitro […] fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle gare”, prevedendo, nei punti successivi, i casi in cui è consentito agli organi di giustizia sportiva avvalersi di altri mezzi di prova. Si parla di facoltà. In sintesi, tale norma sancisce che gli atti dell’arbitro (rapporto e supplemento) non necessitano di conferme (fanno piena prova) e devono essere l’unico mezzo di prova che gli organi di giustizia sportiva prendono in considerazione nelle loro decisioni salvo alcuni casi. Quelli ex lege e, come già rilevato da questa Commissione in precedenti delibere, quelli in cui lo impongano gli stessi atti arbitrali per la loro genericità, imprecisione, poca chiarezza, intrinseca contraddittorietà o contrasto. Il concetto di piena prova, quindi, rileva ai fini della acquisizione delle prove (limitandola) e non ai fini delle loro valutazione. Ove l’organo di giustizia sportiva ritenga di dover assumere altri mezzi di prova oltre agli atti dell’arbitro saranno tutti oggetto di valutazione, soggiacendo tutti in ugual misura all’inderogabile principio del “libero convincimento” di chi è chiamato a giudicare. Nel caso di specie si è già detto delle ragioni che hanno reso necessaria la acquisizione di altri mezzi di prova oltre al rapporto. Da loro attento esame, è emerso quanto segue:   al dirigente ACERBI nulla può essere rimproverato, atteso che egli non ha provveduto a richiedere l’intervento della Forza Pubblica non per cattiva volontà, ma perché sprovvisto di telefono ed, anzi, si è attivato presso altro dirigente perché lo facesse;   le condotte contestate ai giocatori PICCININI Fabrizio (offesa accompagnata da minaccia), IANNI Nicola (tentativo di aggressione) ed all’allenatore MARESCA Massimo (offese generiche dopo l’allontanamento), così come descritte dal direttore di gara nel supplemento di rapporto ed in sede di audizione innanzi questa Commissione, meritano sanzioni maggiormente proporzionate: si stima, perciò, equo per il primo, la sanzione della squalifica per quattro giornate, per il secondo, la sanzione della squalifica per sei giornate e, per l’allenatore, l’inibizione sino al 30.7.2005;   si deve, invece, annullare la disposizione del Giudice Sportivo con la quale ha condannato la società ricorrente alla rifusione dei danni patiti dall’autovettura dell’arbitro. La Commissione ritiene, infatti, che allo stato degli atti non si possa affermare la responsabilità oggettiva della società per i fatti in questione. La dinamica dei fatti così come descritta anche dal direttore di gara, quanto avvenuto nel dopo partita e descritto nelle denunce presentate all’autorità giudiziaria ordinaria (presenti in atti), non consentono di escludere che quanto accaduto trovi ragione in questioni di natura personale intercorrenti tra le parti. Sarà compito della Magistratura Ordinaria chiarire fatti e singole responsabilità;   nulla quaestio, invece, sulla responsabilità oggettiva della società per il comportamento dei propri sostenitori, durante e subito dopo la gara. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.37 del 28.4.2005 del Comitato Provinciale di Alessandria, delibera di: annullare la sanzione della inibizione inflitta al dirigente ACERBI Giovanni; ridurre la sanzione della squalifica inflitta al giocatore PICCININI Fabrizio a quattro giornate; ridurre la sanzione della squalifica inflitta al giocatore IANNI Nicola a sei giornate; ridurre la sanzione della inibizione inflitta all’allenatore MARESCA Massimo al 30.7.2005; annullare la condanna della Società CASTELNUOVO SCRIVIA alla rifusione dei danni patiti dall’autovettura dell’arbitro Marco DILILLO. Conferma nel resto. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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