COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 3 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della società sportiva FRUGAROLESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Alessandria n. 40 del 19/05/2005 in ordine ai fatti occorsi in occasione della gara FRUGAROLESE – ASCA CASALCERMELLI disputata in data 15/05/05, valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone R

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 3 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della società sportiva FRUGAROLESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Alessandria n. 40 del 19/05/2005 in ordine ai fatti occorsi in occasione della gara FRUGAROLESE - ASCA CASALCERMELLI disputata in data 15/05/05, valida per il Campionato di Seconda categoria - Girone R In seguito alla pubblicazione del comunicato ufficiale indicato in oggetto, la Società sportiva FRUGAROLESE propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere l’annullamento della squalifica di quattro giornate inflitta al giocatore CELESIA Matteo. Il reclamo merita accoglimento, ancorché per ragioni difformi da quelle esposte dal ricorrente. Nel caso di specie, infatti, come si evince dalla lettura del comunicato citato, il provvedimento di squalifica non è stato motivato, in contrasto con quanto disposto dell’art. 30, comma II, C.G.S., e tale omissione comporta inevitabilmente la dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Giudice Sportivo, affinché provveda a motivare la propria decisione. L’obbligo di motivazione dei provvedimenti, infatti, costituisce un principio cardine del nostro ordinamento giurisdizionale (cfr. art. 111, coma VI, Costituzione), che deve trovare puntuale applicazione anche in relazione ai provvedimenti di giustizia sportiva, trovando piena giustificazione nella necessità di consentire al soggetto raggiunto da una qualsiasi sanzione disciplinare, di difendersi, replicare con le proprie argomentazioni, verificare la correttezza del procedimento e delle norme applicate. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, dichiara la nullità del provvedimento di cui all’oggetto e dispone la restituzione del fascicolo al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non è stata versata dal ricorrente.
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