COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 23 giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ELMAS CALCETTO ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C1” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 31 maggio 2005. Gara Calcetto Elmas / Asseminese del 13.05.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 23 giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ELMAS CALCETTO ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C1” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 31 maggio 2005. Gara Calcetto Elmas / Asseminese del 13.05.2005. La reclamante chiede siano annullate e/o ridotte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) squalifica per due giornate di gara inflitta ai giocatori Puddu Marcello, Marongiu Alessio, Naitza Mauro, Carta Giacomo, Cannas Leonardo, Serra Gianmarco, Fadda Luca e Flore Alessandro perché ritenuti responsabili di aver abbandonato il terreno di gioco levandosi la maglietta in segno di protesta nei confronti dell’arbitro; 2) ammenda di Euro 400,00 inflitta al Società perché al 27° del secondo tempo un gruppo di sostenitori della squadra faceva ingresso nel terreno di gioco per insultare e minacciare il direttore di gara; 3) squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore Sanna Alessandro perché ritenuto responsabile, pur già squalificato, di essere entrato nel terreno di gioco durante l’incontro insultando il direttore di gara e tentando di aggredirlo; 4) squalifica sino al 30 settembre 2008 inflitta al giocatore Turri Alessandro, già squalificato fino al 30 giugno 2008, perché ritenuto responsabile di essere entrato nel terreno di gioco durante l’incontro per insultare e minacciare il direttore di gara. La reclamante contesta la portata degli episodi assumendo la sostanziale non veridicità del referto arbitrale e mettendo in discussione la serenità di giudizio del direttore di gara. In buona sostanza viene negato che: - da parte del Sanna Alessandro sia stato commesso alcun tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro, essendosi adoperato il predetto giocatore a calmare gli animi dei compagni, limitandosi a proferire nei suoi confronti qualche frase irriguardosa; - il giocatore Turri Alessandro sia mai entrato nel terreno di gioco pur riconoscendo che dagli spalti abbia contestato alcune decisioni arbitrali; - nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nel referto arbitrale si sia verificato alcunchè di quanto narrato dal direttore di gara. Anzi, viene evidenziato che i dirigenti della società ricorrente si siano adoperati in maniera esemplare per garantire la sicurezza degli arbitri al termine della partita; - i giocatori si siano tolti la maglietta in campo, operazione questa compiuta negli spogliatoi in considerazione anche del fatto che i predetti hanno abbandonato il terreno di gioco malvolentieri ed in ossequio ad una precisa disposizione della società che ovviamente deve ritenersi unica responsabile di tale condotta. La Commissione, sulla scorta degli atti, rileva, in via preliminare, che il ricorso avverso il provvedimento relativo alla squalifica dei giocatori Puddu Marcello, Marongiu Alessio, Naitza Mauro, Carta Giacomo, Cannas Leonardo, Serra Gianmarco, Fadda Luca e Flore Alessandro per due giornate è inammissibile, trattandosi di sanzione non impugnabile, ai sensi dell’art. 41, n° 3, lett.a) del C.G.S.. Nel merito, la Commissione ritiene che i fatti in esame abbiano avuto uno svolgimento corrispondente ai termini con i quali i fatti stessi sono stati rappresentati dal rapporto arbitrale e che vanamente la società reclamante si sia sforzata di contestare mediante assunti difensivi privi di assoluta attendibilità. Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni inflitte, la Commissione ritiene che siano del tutto adeguate con riferimento ai giocatori Sanna Alessandro e Turri Alessandro in quanto tali sanzioni sono corrispondenti nella misura alla gravità dei comportamenti dei tesserati, responsabili di ripetuti gesti ed espressioni minacciose ed ingiuriose. Eccessiva appare invecel’ammenda inflitta alla società per il comportamento assunto dai propri sostenitori che di fatto hanno contestato nei confronti dei direttori di gara in maniera generica, senza porre in essere alcun tentativo di violenza, tanto che gli arbitri hanno potuto lasciare la struttura sportiva senza ripprtare conseguenze sul piano fisico. Per questi motivi, la Commisisone DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alla squalifica dei giocatori Puddu Marcello, Marongiu Alessio, Naitza Mauro, Carta Giacomo, Cannas Leonardo, Serra Gianmarco, Fadda Luca e Flore Alessandro per due gare, di ridurre l’ammenda a Euro 200,00 a carico della società e di confermare nel resto il provvedimento impugnato. Dispone il non addebito della tassa.
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