COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI S.S. FIAMMA RAGALNA (CT) – (avverso omologazione GARA FIAMMA RAGALNA/ATLETICO PEDARA del 27.02.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. C – C.U. n. 59 del 2.03.2005) – Proc. n. 229/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI
S.S. FIAMMA RAGALNA (CT) – (avverso omologazione GARA FIAMMA RAGALNA/ATLETICO PEDARA del 27.02.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. C – C.U. n. 59 del 2.03.2005) – Proc. n. 229/A
Letto l’appello proposto dalla S.S. Fiamma Ragalna avverso la decisione in oggetto, la Commissione Disciplinare rileva preliminarmente che l’atto è stato proposto ben oltre il termine di giorni dieci dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Inoltre, vertendosi su esito di gara, l’atto introduttivo andava notificato e/o inviato, a pena di inammissibilità, alla consorella.
Adempimento questo non curato dalla Società S.S. Fiamma Ragalna;
P.T.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto;
di addebitare la relativa tassa di Euro 130,00 non versata.
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