COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società S.C. MORBEGNO CALCIO A5 Camp. CALCIO A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato Juniores.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società S.C. MORBEGNO CALCIO A5 Camp. CALCIO A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato Juniores. La Commissione Disciplinare, vista la regola specifica riportata nel C.U. n.1 dell’1/07/2004, preso atto che la società deferita non si è presentata avanti Questa Commissione, nonostante regolare invito; riscontrata la violazione dell’art.32 comma 1 del regolamento della LND; commina alla società S.C. MORBEGNO CALCIO A5 l’ammenda di Euro 750,00, tenuto conto della categoria di appartenenza. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it