COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della Società G.S. SAN FERMO CALCIO Camp. CALCIO A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato Juniores.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/06/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia a carico della
Società G.S. SAN FERMO CALCIO Camp. CALCIO A5 per violazione dell’art.32 comma
1 del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto a iscrivere una propria
squadra al Campionato Juniores.
La Commissione Disciplinare, vista la regola specifica riportata nel C.U. n.1 dell’1/07/2004, preso atto che
la società deferita non si è presentata avanti Questa Commissione, nonostante regolare invito; riscontrata la
violazione dell’art.32 comma 1 del regolamento della LND; commina alla società G.S. SAN FERMO CALCIO
l’ammenda di Euro 750,00, tenuto conto della categoria di appartenenza.
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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