COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 16 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del Signor Enzo ISELLA e Giorgio Sosic rispettivamente Presidente e Consigliere della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO nonché della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 16 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del Signor Enzo ISELLA e Giorgio Sosic rispettivamente Presidente e Consigliere della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO nonché della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO Il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare i soggetti suindicati per rispondere: - i primi due della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) per aver posto in essere le condotte descritte nella parte motiva: “esaminati gli atti relativi alla comunicazione inviata dal Presidente del Comitato Provinciale di Novara, per il tramite del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta L.N.D, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla Società A.C. JUNIOR SAN GAUDENZIO ed ai suoi dirigenti; - rilevato che dalla documentazione in atti emerge che la Società A.C. JUNIOR SAN GAUDENZIO ha utilizzato il calciatore, sig. KETATNI Rackid, benché svincolato, nelle seguenti partite di Campionato di 3^ categoria: JUNIOR SAN GAUDENZIO – VIGNALE del 17/10/2004; JUNIOR SAN GAUDENZIO – CASALINO del 13/2/2005; C.G.S. CERANO – JUNIOR SAN GAUDENZIO del 20/2/2005; JUNIOR SAN GAUDENZIO – TEAM del 27/7/2005; PASTORE TERDOBBIATE – JUNIOR SAN GAUDENZIO del 20/3/2005; VIGNALE – JUNIOR SAN GAUDENZIO del 25/3/2005. - rilevato che nelle suddette gare i sigg.ri Enzo ISELLA e Giorgio SOSIC, rispettivamente Presidente e consigliere della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO, hanno attestato nella distinta di gara la legittima partecipazione del KETATNI Rackid, benché, come detto, svincolato; - ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrino gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), ascrivibili ai sigg. Enzo ISELLA e Giorgio SOSIC, rispettivamente Presidente e Consigliere della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO, nonché della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva, ascrivibile alla Società A.C. JUNIOR SAN GAUDENZIO; - la Società JUNIOR SAN GAUDENZIO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. All’udienza del 10/6/2005 la Commissione Disciplinare composta da Avv. Tommaso Servetto (Presidente), Avv. Flavio Campagna e Avv. Loris Villani (componenti) ha preso in esame il suindicato deferimento. Nessuno era presente delle parti citate benché ritualmente notificate; presente il Sostituto Procuratore Federale nella persona dell’Avv. Maurizio Goria il quale a seguito della sua requisitoria ha formulato richiesta di sanzione pari a un anno di inibizione per i due dirigenti nonché la penalizzazione di 6 punti per la Società da applicarsi nel prossimo campionato. I fatti sono pacifici dagli atti ed emergono dalle distinte di gioco prodotte dal Presidente del Comitato Provinciale di Novara. Nessuna difesa è pervenuta da parte della Società e dei suoi dirigenti. Alla palese responsabilità, per fatti certamente gravi poiché la Società JUNIOR SAN GAUDENZIO ebbe ad impiegare per più partite un giocatore non tesserato, equa appare la richiesta della Procura Federale in relazione alla posizione soggettiva dei due dirigenti. Anche relativamente alla Società deve applicarsi la previsione dell’art.12 comma 8 e dell’art. 13 lett. F) del C.G.S. il quale prevede la sanzione della penalizzazione nel caso di impiego di giocatori in posizione irregolare relativamente a gare non più soggette a reclamo. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA - di applicare al signor ISELLA Enzo ed al signor SOSIC Giorgio la sanzione della inibizione a tutto il 30/6/2006; - applica alla Società JUNIOR SAN GAUDENZIO la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nel prossimo Campionato.
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