COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. Rinascita Barcellonese – per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 53/B ter

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. Rinascita Barcellonese – per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 53/B ter Con nota del 31.3.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la sua Società tesserato il calciatore Corso Angelo, nato il 19.1.1977 malgrado già tesserato per altra Società (A.C. Dinamo Montemarano); La Commissione Disciplinare, contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 19.4.2005 celebrata nella contumacia della Società deferita, ed in assenza di memoria difensiva; considerato che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 punto 4 N.O.I.F. e 4 n° 6 C.G.S.; P.T.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Rinascita Bercellonese l’ammenda di Euro 250,00; Il presente provvedimento va comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate, nonché alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania, per i provvedimenti di Sua competenza, in ordine al calciatore Corso Angelo.
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