COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 dell’8/06/2005Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: N.F.C. Orlandina; Pol. Pro Favara; Pol. Aci S.Antonio; A.S. Akragas Calcio; S.C. Cephaledium; S.S. Scordia; Sancataldese Calcio; U.S. Salemi (Società Campionato di Eccellanza) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 288/a

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 dell’8/06/2005Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: N.F.C. Orlandina; Pol. Pro Favara; Pol. Aci S.Antonio; A.S. Akragas Calcio; S.C. Cephaledium; S.S. Scordia; Sancataldese Calcio; U.S. Salemi (Società Campionato di Eccellanza) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 288/a Con singole note del 10.5.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per non avere le Società inviato le certificazioni mediche attestanti l’idoneità fisica al gioco del calcio dei calciatori dalle medesime tesserati, giusto quanto previsto e disciplinato dal D.M. 18.2.1982 e dal C.U. n° 61 del 6.3.2005; Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 31.5.2005, attraverso pubblicazione sul C.U. n° 75 del 25.5.2005, celebrata nella contumacia dei deferiti, ed in assenza di memorie difensive, si osserva che l’obbligo in argomento, consistente nel sottoporre a visita medica i propri tesserati, vige a carico delle Società per tutti i calciatori tesserati, a prescindere della loro effettiva utilizzazione in gare; Poichè le Società oggi deferite, invece hanno esibito certificati per un numero inferiore ai calciatori tesserati, come risultanti dai tabulati trasmessi dal competente Ufficio Tesseramento, questa Decidente non può non irrogare la sanzione di giustizia, meglio indicata in dispositivo, quantificata, per ognuna, in considerazione del numero dei certificati medici non prodotti rispetto a quello complessivo dei tesserati; P.T.M. la Commissione Disciplinare DELIBERA; 1. di infliggere alla N.F.C. Orlandina l’ammenda di Euro 200,00 per n° 8 certificati mancanti; 2. di infliggere alla Pol. Pro Favara l’ammenda di Euro 775,00 per n° 31 certificati mancanti; 3. di infliggere alla Pol. Aci S.Antonio l’ammenda di Euro 375,00 per n° 15 certificati mancanti; 4. di infliggere alla Akragas Calcio l’ammenda di Euro 1.425,00 per n° 57 certificati mancanti; 5. di infliggere alla S.C. Cephaledium l’ammenda di Euro 750,00 per n° 30 certificati mancanti; 6. di infliggere alla S.S. Scordia l’ammenda di Euro 225,00 per n° 9 certificati mancanti 7. di infliggere alla Sancataldese Calcio l’ammenda di Euro 775,00 per 31 certificati mancanti; 8. di infliggere alla U.S. Salemi l’ammenda di Euro 600,00 per n° 24 certificati mancanti. Il presente provvedimento va notificato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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