COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento della Procura Federale a carico di 1) Presti Carmelo, Presidente pro tempre A.S.D. Ciappazzi, 2) A.S.D. Ciappazzi – Proc. n° 273/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento della Procura Federale a carico di 1) Presti Carmelo, Presidente pro tempre A.S.D. Ciappazzi, 2) A.S.D. Ciappazzi – Proc. n° 273/A – Il Procuratore Federale, Vista la nota del 19 Aprile 2005 con la quel la C.A.F. ha richiamato l’attenzione della Procura Federale in ordine a quanto riportato nel ricorso in appello del 15 marzo 2005, a foglio n. 2 dal ricorrente Sig. Presti Carmelo presidente pro-tempore della Società A.S.D. Ciappazzi; Rilevato che a pag. 2 del predetto ricorso il Presidente Sig. Presti Carmelo, si esprime come segue: Ben sapendo la Commissione Disciplinare che la Società ricorrente difficilmente avrebbe potuto superare questa prova (prova che comunque verrà data al Magistrato inquirente cui il sottoscritto si è rivolto per chiedere di mettere fine a questa “vergogna” , che, ogni anno vede, illegalmente soccombere tutte le Società che non pagano per vincere i campionati e puntano, come è sportivamente imposto, di conseguire sul campo lo stesso risultato), per cui ha respinto il reclamo del sottoscritto, senza esaminarlo”; Ritenuto che le espressioni usate violano i principi generali di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., nonchè dell’art. 3, comma 1 del C.G.S., in quanto trattasi di giudizi gravemente lesivi della reputazione di persone e/o organismi operanti nell’ambito federale, nonchè dell’art.- 27 commi 1 e 2 dello Statuto Federale nel caso in cui sia stato sollecitato l’intervento della Magistratura Ordinaria senza la prescritta autorizzazione, ascrivibili al Sig. Presti Carmelo, presidente pro-tempore della Società A.S.D. Ciappazzi, nonchè a titolo di responsabilità diretta la Società A.S.D. Ciappazzi, ai sensi dell’art.2, comma 4 del C.G.S.; visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del C.G.S. ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia; 1. Presti Carmelo, presidente pro tempre della Società A.S.D. Ciappazzi 2. la Societa A.S.D. Ciappazzi per rispondere: - il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), art. 3 comma 1 (giudizi lesivi della reputazione di persone e/o organismi operanti nell’ambito federale) del C.G.S., nonchè dell’art. 27, commi 1 e 2 dello Statuto Federale, per avere eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., come descritto nella parte motiva; - la Società A.S.D. Ciappazzi a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.2 , comma 4, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio Presidente. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono convocate all’udienza dibattimentale che avrà luogo Martedì 31 Maggio 2005 alle ore 16.00 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia Via Ugo La Malfa 122 – Palermo; Eventuali memorie difensive, escussione testi (con indicazione delle generalità complete e domande sulle quali devono essere escussi) nonchè richieste di audizioni e copie atti, dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 26 maggio 2005. °_________° All’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 31 maggio 2005 con inizio alle ore 16.00, nessuna delle parti deferite si è presentata; In mancanza di eccezioni, controdeduzioni a difesa, sono state raccolte le richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito riportate: “ritenere responsabili del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio le parti deferite, statuendo la inibizione a tutti gli effetti al Sig. Presti Carmelo – Presidente Pro Tempore A.S.D. Ciappazzi, fino al 30.6.2006 e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della A.S.D. Ciappazzi. Il Presidente ha dichiarato chiusa l’udienza alle ore 17.00 °__________° Il deferimento del Procuratore Federale trova legittima proposizione per quanto riportato nell’atto di appello del 15.3.2005 prodotto dal ricorrente Sig. Presti Carmelo; infatti la C.A.F., adita per l’esame e decisione del predetto appello, rilevando che detto gravame, conteneva espressioni che violano i principi generali di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., nonchè dell’art. 3 comma 1 C.G.S. e dell’art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto Federale, ha richiamato l’attenzione della Procura Federale per gli eventuali consequenziali provvedimenti compendiati nel deferimento proposto innanzi questa Commissione Disciplinare; Poichè i motivi di accusa trovano piena ed inequivocabile rispondenza negli atti, che per la loro natura documentale non si prestano a qualsivoglia diversa interpretazione realizzando, quindi, piena ed autonoma prova degli addebiti cui sono chiamati a rispondere le parti deferite; Ritenuto che per quanto sopra evidenziato il presente procedimento non è abbisognevole di ulteriore attività accertativa ed istruttoria; Visti gli artt. 1 comma 1; 3 comma 1; 14 punto 1) lettera c) C.G.S., nonché l’art. 27 commi 1 e 2 Statuto Federale; DELIBERA: di infliggere al Sig. Presti Carmelo – Presidente Pro Tempore A.S.D. Ciappazzi, l’inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 punto 1) lettera c) C.G.S., fino al 30.6.2006; di infliggere alla A.S.D. Ciappazzi, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4) C.G.S., per quanto ascritto al proprio Presidente, l’ammenda di Euro 1.000,00; Il presente provvedimento che va notificato alle parti interessate nonché alla Presidenza Federale, alla L.N.D. e alla Procura Federale e alla C.A.F.
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