COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: A.C.D. Sporting Palermo, A.S.D. Giardini Naxos; A.S.D. Floridia; A.S. Ferla; Pol. Erg Priolo; A.S.D. Angelo Custode; A.S.D. Castiglione; A.S. Misilmeri; A.S.D. Pachino (Società di Prima Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 290/a

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: A.C.D. Sporting Palermo, A.S.D. Giardini Naxos; A.S.D. Floridia; A.S. Ferla; Pol. Erg Priolo; A.S.D. Angelo Custode; A.S.D. Castiglione; A.S. Misilmeri; A.S.D. Pachino (Società di Prima Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 290/a Con singole note del 10.5.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per non avere le Società inviato le certificazioni mediche attestanti l’idoneità fisica al gioco del calcio dei calciatori dalle medesime tesserati, giusto quanto previsto e disciplinato dal D.M. 18.2.1982 e dal C.U. n° 61 del 6.3.2005; Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 31.5.2005, attraverso pubblicazione sul C.U. n° 75 del 25.5.2005, celebrata nella contumacia o in presenza dei deferiti, lette le memorie difensive, ritenute inconducenti, si osserva che l’obbligo in argomento, consistente nel sottoporre a visita medica i propri tesserati, vige a carico delle Società per tutti i calciatori tesserati, a prescindere della loro effettiva utilizzazione in gare; Poichè le Società oggi deferite, invece hanno esibito certificati per un numero inferiore ai calciatori tesserati, come risultanti dai tabulati trasmessi dal competente Ufficio Tesseramento, questa Decidente non può non irrogare la sanzione di giustizia, meglio indicata in dispositivo, quantificata, per ognuna, in considerazione del numero dei certificati medici non prodotti rispetto a quello complessivo dei tesserati; P.T.M. la Commissione Disciplinare DELIBERA: 1. di infliggere alla A.C.D. Sporting Palermo l’ammenda di Euro 1.160,00 per n° 58 certificati mancanti; 2. di infliggere alla A.S.D. Giardini Naxos l’ammenda di Euro 240,00 per n° 12 certificati mancanti; 3. di infliggere alla A.S.D. Floridia l’ammenda di Euro 260,00 per n° 13 certificati mancanti; 4. di infliggere alla A.S. Ferla l’ammenda di Euro 220,00 per n° 11 certificati mancanti; 5. di infliggere alla Pol. Erg Priolo l’ammenda di Euro 340,00 per n° 17 certificati mancanti; 6. di infliggere alla A.S.D. Angelo Custode l’ammenda di Euro 220,00 per n° 11 certificati mancanti 7. di infliggere alla A.S.D. Castiglione l’ammenda di Euro 240,00 per 12 certificati mancanti; 8. di infliggere alla A.S. Misilmeri l’ammenda di Euro 260,00 per n° 13 certificati mancanti; 9. di infliggere alla A.S.D. Pachino l’ammenda di Euro 260,00 per n° 13 certificati mancanti. Il presente provvedimento va notificato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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