COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: U.S. Kennedy J.F; Pol. Jetas Città Antica; U.S. Rometta Marea; U.S. Roccese; A.S.D. Roccalumera; A.S. River Platani; A.S.D. Ragazzini Generali; A.S.D. Xiridia 96; U.S. Virtus Ispica; A.S.P. Ribera; 1954; S.S. Real S.Pietro; A.S. Real S.Venerina; Pol. Victoria; A.S. Valderice; F.C. Tremestieri Etneo; U.S. Terre Sicane; Ass.Sport.Culturale Itala; A.P. Strasatti 2000; A.C. Stella D’Oriente;A.S. Sportinsieme (Società di Prima Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 290/a

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: U.S. Kennedy J.F; Pol. Jetas Città Antica; U.S. Rometta Marea; U.S. Roccese; A.S.D. Roccalumera; A.S. River Platani; A.S.D. Ragazzini Generali; A.S.D. Xiridia 96; U.S. Virtus Ispica; A.S.P. Ribera; 1954; S.S. Real S.Pietro; A.S. Real S.Venerina; Pol. Victoria; A.S. Valderice; F.C. Tremestieri Etneo; U.S. Terre Sicane; Ass.Sport.Culturale Itala; A.P. Strasatti 2000; A.C. Stella D’Oriente;A.S. Sportinsieme (Società di Prima Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 290/a Con singole note del 10.5.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per non avere le Società inviato le certificazioni mediche attestanti l’idoneità fisica al gioco del calcio dei calciatori dalle medesime tesserati, giusto quanto previsto e disciplinato dal D.M. 18.2.1982 e dal C.U. n° 61 del 6.3.2005; Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 31.5.2005, attraverso pubblicazione sul C.U. n° 75 del 25.5.2005, celebrata nella contumacia o in presenza dei deferiti, lette le memorie difensive, ritenute inconducenti, si osserva che l’obbligo in argomento, consistente nel sottoporre a visita medica i propri tesserati, vige a carico delle Società per tutti i calciatori tesserati, a prescindere della loro effettiva utilizzazione in gare; Poichè le Società oggi deferite, invece hanno esibito certificati per un numero inferiore ai calciatori tesserati, come risultanti dai tabulati trasmessi dal competente Ufficio Tesseramento, questa Decidente non può non irrogare la sanzione di giustizia, meglio indicata in dispositivo, quantificata, per ognuna, in considerazione del numero dei certificati medici non prodotti rispetto a quello complessivo dei tesserati; P.T.M. la Commissione Disciplinare DELIBERA: 1 di infliggere alla U.S. Kennedy J.F l’ammenda di Euro 680,00 per n° 34 certificati mancanti; 2 di infliggere alla Pol. Jetas Città Antica l’ammenda di Euro 740,00 per n° 37 certificati mancanti; 3 di infliggere alla U.S. Rometta Marea l’ammenda di Euro 860,00 per n° 43 certificati mancanti; 4 di infliggere alla U.S. Roccese l’ammenda di Euro 600,00 per n° 30 certificati mancanti; 5 di infliggere alla A.S.D. Roccalumera l’ammenda di Euro 240,00 per n° 12 certificati mancanti; 6 di infliggere alla A.S. River Platani l’ammenda di Euro 200,00 per n° 10 certificati mancanti 7 di infliggere alla A.S.D. Ragazzini Generali l’ammenda di Euro 540,00 per 27 certificati mancanti; 8 di infliggere alla A.S.D. Xiridia 96 l’ammenda di Euro 280,00 per n° 14 certificati mancanti; 9 di infliggere alla U.S. Virtus Ispica l’ammenda di Euro 680,00 per n° 34 certificati mancanti; 10 di infliggere alla A.S. Ribera 1954 l’ammenda di Euro 680,00 per n° 34 certificati mancanti 11 di infliggere alla S.S. Real S.Pietro l’ammenda di Euro 760,00 per n° 38 certificati mancanti; 12 di infliggere alla A.S. Real S.Venerina l’ammenda di Euro 580,00 per n° 29 certificati mancanti; 13 di infliggere alla Pol. Victoria l’ammenda di Euro 640,00 per n° 32 certificati mancanti; 14 di infliggere alla A.S. Valderice l’ammenda di Euro 1.320,00 per n° 66 certificati mancanti; 15 di infliggere alla F.C. Tremestieri Etneo l’ammenda di Euro 320,00 per n° 16 certificati mancanti 16 di infliggere alla U.S. Terre Sicane l’ammenda di Euro 320,00 per n° 16 certificati mancanti 17 di infliggere alla Società Sportivo Culturale Itala l’ammenda di Euro 1.240,00 per n° 62 certificati mancanti; 18 di infliggere alla A.S. Strasatti 2000 l’ammenda di Euro 620,00 per 31 certificati mancanti; 19 di infliggere alla A.C. Stella d’Oriente l’ammenda di Euro 740,00 per n° 37 certificati mancanti 20 di infliggere alla A.S. Sportinsieme l’ammenda di Euro 580,00 per n° 29 certificati mancanti. Il presente provvedimento va notificato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it