COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 22/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: U.S. Ucriese, Acs Ulisse, Pol. Universitas Frazanonis, U.S.D. Villa Peruzzo, A.S.D. Virtus Carlentini, A.S.R.C. Vulcano, A.S. Tiburon S.C. Stromboli, A.S.D. Torrenova Calcio, A.S. Trappitello (Squadre di Terza Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 60/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 22/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: U.S. Ucriese, Acs Ulisse, Pol. Universitas Frazanonis, U.S.D. Villa Peruzzo, A.S.D. Virtus Carlentini, A.S.R.C. Vulcano, A.S. Tiburon S.C. Stromboli, A.S.D. Torrenova Calcio, A.S. Trappitello (Squadre di Terza Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 60/B Con singole note del 10.5.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per non avere le Società inviato le certificazioni mediche attestanti l’idoneità fisica al gioco del calcio dei calciatori dalle medesime tesserati, giusto quanto previsto e disciplinato dal D.M. 18.2.1982 e dal C.U. n° 61 del 6.3.2005 e 67 del 30/03/2005; Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 7.06.2005, attraverso pubblicazione sul C.U. n° 76 del 31.5.2005, celebrata nella contumacia o in presenza dei deferiti, lette le memorie difensive, ritenute inconducenti, si osserva che l’obbligo in argomento, consistente nel sottoporre a visita medica i propri tesserati, vige a carico delle Società per tutti i calciatori tesserati, a prescindere della loro effettiva utilizzazione in gare; Poichè le Società oggi deferite, invece hanno esibito certificati per un numero inferiore ai calciatori tesserati, come risultanti dai tabulati trasmessi dal competente Ufficio Tesseramento, questa Decidente non può non irrogare la sanzione di giustizia, meglio indicata in dispositivo, quantificata, per ognuna, in considerazione del numero dei certificati medici non prodotti rispetto a quello complessivo dei tesserati; P.T.M. la Commissione Disciplinare DELIBERA: 1. di infliggere alla U.S. Ucriese l’ammenda di Euro 280,00 per n° 28 certificati mancanti; 2. di infliggere alla A.C.S. Ulisse l’ammenda di Euro 70,00 per n° 70 certificati mancanti 3.di infliggere alla Pol. Universitas Frazanonis l’ammenda di Euro 390,00 per n° 39 certificati mancanti; 4. di infliggere alla U.S.D. Villaggio Peruzzo C. l’ammenda di Euro 340,00 per n° 34 certificati mancanti; 5. di infliggere alla A.S.D. Virtus Carlentini l’ammenda di Euro 280,00 per n° 28 certificati mancanti; 6. di infliggere alla Asrc Vulcano l’ammenda di Euro 190,00 per n° 19 certificati mancanti; 7. di infliggere alla A.S. Tiburon S.C. Stromboli l’ammenda di Euro 270,00 per n° 27 certificati mancanti; 8. di infliggere alla A.S.D. Torrenova Calcio l’ammenda di Euro 340,00 per n° 34 certificati mancanti; 9. di infliggere al A.S. Trappitello l’ammenda di Euro 130,00 per n° 13 certificati mancanti.
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