COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 162/05-sa.Impugnazione della A.S. Comeana 2004 avverso la decisione del G. Regionale in ordine all´esito gara Comeana – La Querce del 20 febbraio 2005 (Com. Uff. n. 36 del 10 marzo 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 162/05-sa.Impugnazione della A.S. Comeana 2004 avverso la decisione del G. Regionale in ordine all´esito gara Comeana - La Querce del 20 febbraio 2005 (Com. Uff. n. 36 del 10 marzo 2005). Con gravame tempestivo, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l´annullamento della decisione di cui in epigrafe - con conseguente assegnazione della vittoria della gara in questione. Il G.S. aveva respinto il primo reclamo con il quale si era sostenuto che il calciatore n. 19 della Querce ( entrato in sostituzione del n. 9, NENCINI Alberto ) non figurava sulla distinta di gara consegnata dal DG alla loro squadra. Era stato eccepito anche il mancato rispetto dell´obbligo di impiegare due calciatori "giovani" anno 1984 ed uno nato dal 1-1-1983, per tutta la durata della gara, essendo risultato che negli ultimi minuti dell´incontro, la compagine avversaria aveva in realtà sul terreno di gioco due soli tesserati in tali fasce di età. Con diffusa motivazione - riportata sul C.U. n. 36 del 10 marzo 2005 - il Giudice regionale aveva concluso per la regolarità della gara in questione per entrambi i profili di doglianza prospettati dalla Comeana. Richiamandosi a detta delibazione, ed in sintesi, era stato acclarato che il D.G. - a quale era stato richiesto dal G. Reg. apposito supplemento - aveva perfettamente identificato il N. 19 in RONDINELLI Mauro, atleta del 22.10.1983, con le modalità di rito, e pur avendo egli "corretto" la distinta in ordine al di lui numero di maglia, una volta segnalatagli dai dirigenti del La Querce la mancanza di una maglia con il n. 18; ne aveva constatato l´effettivo utilizzo, in sostituzione di altro compagno; ciò, peraltro, mantenendo adeguata partecipazione dei calciatori giovani in modo continuato in campo. La variazione della nota gara - sempre secondo il G.R. poteva essere pretesa anche sulla distinta in copia consegnata al Comeana, ma su richiesta - non avvenuta - di quest´ultima, ai sensi dell´art. 61. 3 delle N.O.I.F.; profili che, comunque, non alteravano la regolarità dello svolgimento della gara. Dinanzi a questa Commissione, anche con audizione personale avvenuta alla udienza del 1 aprile 2005 - la reclamante ribadiva che il proprio dirigente aveva adeguatamente rappresentato l´anomalia al DG in presenza del Commissario - del quale chiedeva la testimonianza ( mezzo istruttorio non previsto dalle Carte Federali) - che aveva comunque determinato la non certezza circa la effettiva individuazione del soggetto subentrato con il N. 19, sulle di lui generalità e sui relativi profili anagrafici. Ritiene questa Commissione che il tema decisionale non trovi significative variazioni in questa sede di impugnazione. A stretto rigore, ciò non escludendo profilo di inammissibilità, può, semmai osservarsi che la dedotta violazione della regola sull´impiego dei giovani, neppure sia stata riproposta con specifico motivo di gravame in questa sede, limitandosi la reclamante ad allegare al presente, la copia del primo reclamo. Ciò puntualizzato, deve ripetersi come la regolarità della gara derivi dal concreto impiego di giocatori, adeguatamente riconosciuti dall´arbitro, in quanto compiutamente e ritualmente identificati dallo stesso, nelle fasi della c.d. "chiama".- Ed invero, il D.G., con il supplemento inoltrato al G. Regionale, ha specificato di avere constatato che detto giocatore fosse già inserito nella nota della Querce ( pur con il N. 18 ) e che, al momento della sua presentazione, corrispondeva il suo numero di tessera a quello trascritto in lista, e di aver constatato, al momento del subentro in campo, la corrispondenza dello stesso a quello identificato nel pre-peartita: "...al momento della chiama, entrato nello spogliatoio della squadra ospite, La Querce, il Dirigente accompagnatore mi avvertiva che non avendo a disposizione la maglia n. 18, il giocatore che in lista corrispondeva a tale numerazione avrebbe indossato la maglia N. 19. Il riconoscimento in questione lo effettuavo regolarmente cioè accertandomi che gli estremi del documento fossero gli stessi di quelli trascritti in lista e che il giocatore a me di fronte fosse lo stesso raffigurato nel documento. Tornato negli spogliatoi cambiavo il n. 18 con il n. 19 nelle liste..." .- Conclusivamente - pur dovendosi qui evidenziare come la modifica della lista avrebbe dovuta essere effettuata dal Dirigente della Squadra interessata ( e non già dall´arbitro, che pure ha inteso meramente "risolvere" un problema di maglia non disponibile), comunicata all´arbitro ed alla società avversaria - tale irregolarità formale non incide sulla corretta presenza in campo di quel determinato atleta (peraltro "giovane", il cui impiego ha garantito il numero minimo necessario, come detto), ben identificato e, quindi, sulla normalità effettiva dello svolgimento dell´incontro. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la decisione del GS regionale di cui in epigrafe, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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