COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 168/05-rc. Reclamo della A.S Virus Bottegone avverso esito gara Bottegone – A.C U.Signori del 12.05.2005 (risultato 4 – 4 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 168/05-rc. Reclamo della A.S Virus Bottegone avverso esito gara Bottegone – A.C U.Signori del 12.05.2005 (risultato 4 – 4 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la A.S Virus Bottegone , chiede a questa C.D , vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato in quanto allo stesso avrebbe preso parte il calciatore Conti Filippo , schierato dalla U.C Signori , malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Con il C.U 33 del 02.03.2005 , al calciatore Conti veniva comminata una giornata di squalifica per somma di ammonizioni. La sanzione, stando al calendario gare , doveva essere scontata nella giornata del 06 Marzo , (prima gara utile dopo la pubblicazione della sanzione ) . Cio’ non si e’ verificato in quanto , il Comitato Provinciale di Pistoia , con C.U 34 del 04.03.2005 ha disposto la sospensione di tutte le gare causa maltempo . La giornata di squalifica quindi rimaneva pendente e quindi da scontare nella giornata del 12.03.2005 quella appunto oggetto di contestazione L’averlo schierato da parte della U.C Signori ha comportato l’nvalidamento del risultato sul campo dovendo l stesso essere determinato secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 C.G.S P.Q.M La C.D , accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art.12 comma 5 C.G.S , infligge alla U.C Signori la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0/3 . inoltre infligge al calciatore Conti Filippo una ulteriore giornata di squalifica , al sig. Mauro Vincenzo, quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 07.05.2005 ed alla societa’ l’ammenda pari a 150.00 € . Ordina la restituzione della tassa versarta.
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