COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 175/05-gl.Gara Settignanese – Rignanese (1-3) del 12/03/05. Campionato Juniores Regionali, in C.U. Regionale Toscana n.37 del 17/03/05

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 175/05-gl.Gara Settignanese – Rignanese (1-3) del 12/03/05. Campionato Juniores Regionali, in C.U. Regionale Toscana n.37 del 17/03/05 Reclamo della società Settignanese contro la squalifica per tre giornate del calciatore Zuri Lorenzo il quale, espulso per doppia ammonizione, uscendo dal campo rivolgeva al D.G. grave frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano. La reclamante nega che il proprio calciatore abbia profferito la frase a lui attribuita all’uscita dal terreno di gioco, sostenendo che, se la frase è stata pronunciata, questa è da attribuirsi ad altra persona. La versione del D.G. è chiara ed inequivocabile circa l’individuazione del soggetto reo di avere pronunciato la frase incriminata. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it