COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 173/05-cr. Reclamo del sig. Alpini Agostino (tesserato A.Mori Marcialla ) avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica fino al 24.05.2005 (C.U 39 del 24.03.2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 173/05-cr. Reclamo del sig. Alpini Agostino (tesserato A.Mori Marcialla ) avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica fino al 24.05.2005 (C.U 39 del 24.03.2005) “ Entrava indebitamente sul terreno di giuoco protestando vivacemente. Allontanato , rivolgeva al D.G frase irriguardosa e minacciosa.” Questa la motivazione posta alla base del provvedimento assunto dal G.S Regionale , oggi impugnata in questa sede dal tesserato in proprio ma con l’assenso della societa’ che sottoscrive il reclamo per presa visone condividendone cosi’ i presupposti. L’Alpini, senza contestare ne censurare quanto riportato dal D.G nel suo rapporto , trova la sanzione eccessiva per come si sono svolti i fatti ritenendo fra l’altro errata la parte del provvedimento in cui gli vengono attribuite “minaccie” non ritenendo che la frase , da lui pronunciata e riportata dal D.G , “ti denuncio” , non possa rappresentare una minaccia. Conclude con la richiesta di una riduzione della sanzione. Il reclamo merita di essere accolto. Osserva il collegio come l’intera vicenda che ha avuto per protagonista il tecnico , ( indebito ingresso in campo , frase irriguardosa e presunta minaccia ) , possa essere inquadrato in un comportamento gravemente scorretto , non potendosi ravvisare nel “ti denuncio “ una minaccia ma una semplice dichiarazione di intenti .mancando di quei connotati che si possono attribuire ad una similare frase rivolta alla persona P.Q.M La C.D accoglie il reclamo riducendo la sanzione originaria , fissandola al 23 Aprile 2005. Ordina la restituzione della tassa.
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