COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21/04/2005 (Estratto dal Comunicato Ufficiale 19/D del 18 febbraio 2005) RECLAMO DEL CALCIATORE CASPRINI DIMITRI PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOC. A.S.CERRETESE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21/04/2005 (Estratto dal Comunicato Ufficiale 19/D del 18 febbraio 2005) RECLAMO DEL CALCIATORE CASPRINI DIMITRI PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOC. A.S.CERRETESE Con atto del 28/12/04 il calciatore Casprini Dimitri ha adito la Commissione Tesseramenti per ottenere l'annullamento del proprio tesseramento in favore della soc. S.C. Cerretese, deducendo che il medesimo tesseramento era stato sottoscritto per conto della società da persona non legittimata. Il reclamo non è fondato e va conseguentemente respinto. Il tesseramento in questione è stato sottoscritto per conto della società dal presidente Prencipe Sergio ed è pervenuto al Comitato Regionale Toscana della F.I.G.C. in data 1/12/2004. Al fine di verificare la legittimazione del Presidente che ha sottoscritto tale atto occorre fare riferimento ai dati contenuti nel foglio di Censimento relativo alla società, efficaci al momento della richiesta di tesseramento. Costituisce infatti principio generale dell'ordinamento federale l'efficacia nei confronti dei terzi dei fogli di censimento depositati negli uffici federali, anche a garanzia della certezza dei rapporti fra soggetti. Peraltro ai sensi dell'art. 37, n. 1, delle N.O.I.F. ogni variazione concernente ai dirigenti o collaboratori ha efficacia agli effetti federali dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Analogo principio è contenuto nell’art. 4 n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Orbene dalla documentazione acquisita risulta che nella corrente stagione agonistica 2004/2005 la soc. S.C. Cerretese ha inviato due fogli di censimento contenenti i nominativi dei soggetti che coprono cariche sociali, il primo in data 25/11/2004 ed il secondo in data 11/1/2005. All'1/12/2004, data del tesseramento in questione, occorre dunque fare riferimento al foglio di censimento del 25/11/2004 vigente a quel momento e che indica il Prencipe quale presidente della società. Eventuali invalidità di delibere assembleari che hanno condotto alla nomina del Prencipe non possono essere considerate da questa Commissione finché esse non vengano ufficialmente dichiarate dagli organi competenti. Né può avere rilievo il parere in atti del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, pur autorevole, ma non emesso ufficialmente non essendo stato questi formalmente investito della questione ai sensi dell'art. 4 n. 6 del Regolamento di Lega. Neanche le vicende successive al tesseramento in questione possono rilevare ai fini della validità del medesimo. In particolare la dichiarazione della società interessata con la quale questa conviene sulla non legittimazione del Presidente che ha sottoscritto il tesseramento in questione, non può influire sul giudizio sulla validità dell'atto che non è nella disponibilità delle parti. L'intervenuta adesione della società alla richiesta del calciatore potrà eventualmente confluire in un successivo accordo di svincolo formulato con i modi e con gli effetti previsti dall'ordinamento federale. Il reclamo deve dunque essere respinto con il conseguente incameramento della tassa reclamo. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo; Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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