COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 181/05-cr. Reclamo della A.S Atletico Scandicci avverso esito gara Atltico Scandicci – Nuova Biemme del 01.04.2005
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
181/05-cr. Reclamo della A.S Atletico Scandicci avverso esito gara Atltico Scandicci – Nuova Biemme del 01.04.2005
Con atto ritualmente e formalmente corretto , la A.S Atletico Scandicci chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , in quanto allo stesso avrebbe preso parte il calciatore Cecchi Jonathan malgrado squalificato.
Sostiene la reclamante che il Cecchi doveva ancora scontare la giornata di squalifica per somma di ammonizioni resa nota con il C.U 37 del 17.03.2005 , avendo partecipato anche alla gara precedente del 18.03.2005
Invia proprie controdeduzioni la soc. Nuova Biemme sostenendo la regolare partecipazione del calciatore Cecchi alla gara in oggetto , atteso che lo stesso , aveva scontata la squalifica nella gara del 18.03.2005 dal momento che si trovava ricoverato in ospedale . A tal proposito allega certificazione rilasciata dal Presidio Ospedaliero della ASL 6 di Livorno. Asserisce altresi’ che la presenza del calciatore sulle note gara del 18.03.2005 , deve ritenersi un mero errore formale dovuto ad una dimenticanza dell’accompagnatore ufficiale.
Il reclamo deve essere respinto.
L’esame degli atti in possesso della Commissione , dimostrano come il calciatore Cecchi sia stato ricoverato presso il presidio ospedaliero di Livorno il giorno 17.03.2005 e dimesso il giorno 22.03.2005. Nonostante la presenza del suo nome sulla lista della gara La Fondiaria – Nuova Biemme del 18.03.2005 , lo stesso non poteva trovarsi in campo e quindi ,la squalifica di cui al C.U 37 del 17.03.2005 , deve cosi’ considerarsi scontata nella gara del 18.03.2004 .
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa. Inoltre infligge alla soc. Nuova Biemme l’ammenda pari a 150,00 € per l’aver inserito nelle note gara del 18.03.2005 , il Calciatore Cecchi malgrado non presente alla gara stessa.
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