COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 204/05-pv.Oggetto: Reclamo della Società Unione Sportiva Vacchereccia avverso alla decisione del G.S. che disponeva la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ed il pagamento di un’ammenda pari a 100 Euro (C.U. n. 45 del 21/04/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 204/05-pv.Oggetto: Reclamo della Società Unione Sportiva Vacchereccia avverso alla decisione del G.S. che disponeva la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ed il pagamento di un’ammenda pari a 100 Euro (C.U. n. 45 del 21/04/2005) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 44 del 14/04/2005 il G.S. ancorava la sanzione irrogata - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita disputata in data 10 aprile 2005 tra l’Associazione Calcio Montalto e la ricorrente – all’art. 12 comma II del C.G.S. rilevando come dagli atti di gara emergesse il coinvolgimento generale di entrambe le squadre in una rissa incompatibile con la prosecuzione del giuoco. Avverso tale decisione l’Unione Sportiva Vacchereccia proponeva rituale reclamo eccependo di essere stata oggetto di un’aggressione perpetrata dalla panchina della squadra avversaria la quale, perdendo la gara con due reti di svantaggio, avrebbe determinato unilateralmente l’impossibilità di prosecuzione dell’incontro; conseguentemente concludeva per l’annullamento della sanzione impugnata. Sentiti personalmente all’udienza del 13 maggio 2005, il Presidente del Vacchereccia ed il proprio legale insistevano per l’accoglimento del reclamo evidenziando l’interesse della squadra avversaria nella degenerazione dell’incontro e le risultanze degli atti di gara che evidenzierebbero la sola responsabilità del Montalto. Segnala la C.D. che in atti non vi è prova che possa attribuire al Montalto l’esclusiva responsabilità nella genesi della rissa; nel rapporto è infatti riportato “…durante un’azione di giuoco un giocatore mi chiama dicendomi: “arbitro guarda!”. Io mi giravo e vedevo un gruppo di 2-3 giocatori di entrambe le squadre che si spintonavano.” Ma anche laddove fosse emersa l’originaria aggressività della squadra del Montalto – certamente più motivata del Vacchereccia alla sospensione di una gara che la vedeva perdente in casa – il rapporto di gara ed i relativi allegati oltre al supplemento arbitrale sembrano evidenziare una chiara responsabilità anche in capo alla ricorrente nella prosecuzione della rissa. In effetti, come ben motivato dal Giudice di prime cure, occorre distinguere tra un momento “genetico” nel quale anche una sola squadra può prendere l’iniziativa nell’aggressione fisica dell’avversario ed un momento successivo nel quale entrambe le squadre accettano lo scontro sul campo ponendosi ben al di fuori delle regole del giuoco Calcio. Persino altri ordinamenti che ammettono la sussistenza di scriminanti quali la legittima difesa condizionano tale esercizio alla impossibilità di poter attuare soluzioni alternative – quali ad esempio la fuga - che possano contrastare il concreto pericolo del momento. Incompatibili con tale ricostruzione le dichiarazioni del D.G. sia sulla presenza di più capannelli di giocatori impegnati nella rissa (“quattro, cinque gruppi”) in più punti del campo sia sull’elemento temporale che testimonia come tali scontri siano proseguiti sul rettangolo di giuoco per oltre cinque minuti. Si rammenta infine che la sanzione de quo viene applicata all’intera squadra, non esonerando i calciatori coinvolti da eventuali addebiti mossi dalla Giustizia Sportiva con riferimento alle singole condotte poste in essere nel caso concreto. Questo meccanismo determina da un lato un effetto disincentivante per la squadra che evidentemente conosce bene le conseguenze di un’eventuale reazione aggressiva alla provocazione altrui dall’altro una responsabilizzazione dei singoli giocatori con ciò recuperando l’eventuale gap relativo ad una maggiore responsabilità “genetica” di una delle due compagini nel verificarsi degli scontri. Pertanto la decisione del G.S. appare corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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