COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 184/05-gl.Gara Sangiustinese vs S.Marco (1-1) del 30/03/03. Coppa Chimera. In C.U. Provinciale di Arezzo n.35 del 6/4/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 184/05-gl.Gara Sangiustinese vs S.Marco (1-1) del 30/03/03. Coppa Chimera. In C.U. Provinciale di Arezzo n.35 del 6/4/05. Reclamo della società Sangiustinese avverso la squalifica fino al 5/6/05 del calciatore Ermini Fabio il quale “ sospingeva con le mani le spalle del D.G. facendolo arretrare di un passo senza alcun intento lesivo e senza recargli alcun danno”. La reclamante ritiene eccessivamente penalizzante la sanzione comminata del G.S. e ne richiede la riduzione in termini termporali. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto evidenziato in prime cure. La C.D. respinge il reclamo. I fatti non appaiono contestati, pertanto il Collegio si è posto unicamente davanti all’esame della congruità della sanzione: orbene, da un esame approfondito di quanto accaduto in campo, la stessa appare congrua in relazione ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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