COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 203/05-rn. Reclamo A.C. Tirrenia Ronchi Avverso dec. Del G.S Regionale Ammenda € 600,00 (C.U. N° 45 Del 2142005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 203/05-rn. Reclamo A.C. Tirrenia Ronchi Avverso dec. Del G.S Regionale Ammenda € 600,00 (C.U. N° 45 Del 2142005) Propone rituale reclamo la A.c. Tirrenia Ronchi avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Per aver consentito l’accesso al recinto spogliatoi a persona non autorizzata perché non presente in distinta. Per avere tale persona, rivolto al D.G. accuse circa la direzione di gara e per avere lo stesso, afferrato l’arbitro per un braccio spingendolo e facendolo retrocedere nello spogliatoio con fare intimidatorio”. La società reclamante chiede una riduzione della sanzione impugnata, contestando i fatti come rappresentati dal D.G. ritendoli eccessivamente enfatizzati, e chiedendosi come mai il G.S. nel suo provvedimento abbia inteso punire la società pur essendo gli episodi contestati attribuiti ad un dirigente (il copresidente Nicolini) individuato dal D.G. fin dal primo rapporto. Infatti di regola le sanzioni a carico della società per responsabilità oggettiva, vengono irrogate allorchè gli autori del fatto siano persone estranee o non identificate. Tali argomentazioni venivano ribadite dalla reclamante in sede di audizione all’audienza 2052005. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti nulla quaestio visto che nemmeno la ricorrente contesta, seppur minimizzadone la portata e dando una diversa ricostruzione, quanto compiuto dal presidente Nicolini Ernesto, peraltro questa C.D. rileva come il presidente come riferito nel rapporto e ribadito dall’arbitro nel supplemento pur essenso stato identificato era stato considerato estraneo non figurando nella distinta di gara. La identificazione del soggetto reo come tesserato, fa venir meno la qualificazione di “estraneo” e tale non può essere considerato in ordine alle sanzioni essendo un dirigente societario (anzi addirittura il copresidente), e quindi passibile di sanzione autonoma senza necessità di addossare alla società la responsabilità oggettiva dei suoi comportamenti. Sotto questo profilo la decisione del G.S. che peraltro aveva a disposizione ogni elemento per una corretta valutazione, essendo presente il nominativo e la qualifica del signor Nicolini già nel primo rapporto, è meritevole di revisione. Alla società va comunque inflitta una sanzione pecuniaria, che stimasi equa in Euro 100,00, perché il signor Nicolini, pur essendo il presidente non avrebbe dovuto trovarsi, non essendo in lista di gara, all’interno del recinto di gioco, tuttavia per il suo comportamento non deve essere inflitta una sanzione pecuniaria alla società, ma una sanzione direttamente al tesserato responsabile. Non essendo stata presa alcuna sanzione nei confronti del signor Nicolini Ernesto, la C.D. ritiene opportuno di rinviare gli atti al primo giudice per quanto di sua competenza. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce l’ammenda alla reclamante a Euro 100,00, manda gli atti al G.S. Regionale per i provvedimenti di competenza a carico del signor Nicolini Ernesto, dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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