COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 185/05-gc.Reclamo presentato dalla Pol. Fontebelverde avverso la decisione del G.S. Provinciale di Siena che ha squalificato il sig. Vanni Luca per due gare e ha comminato alla società Euro 400,00 di ammenda. C.U. N° 40 del 31.03.2005.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 52 del 26/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
185/05-gc.Reclamo presentato dalla Pol. Fontebelverde avverso la decisione del G.S. Provinciale di Siena che ha squalificato il sig. Vanni Luca per due gare e ha comminato alla società Euro 400,00 di ammenda. C.U. N° 40 del 31.03.2005.
Il Giudice Sportivo Provinciale di Siena squalificava per due gare effettive il sig. Vanni Luca per offese al D.G. e comminava la sanzione dell’ammenda di € 400,00 con diffida alla società per i fatti relativi alla gara Fontebelverde – Berardenga del 26.03.2005, dettagliatamente descritti nel C.U. 40 del 31.03.2005 al quale si rinvia.
Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dell’accaduto, descrivendo la tensione che si era venuta a creare ed evidenziandone quelli che a suo parere ne sono stati i motivi.
La società richiede una riduzione della sanzione pecuniaria e la revoca della squalifica al giocatore Vanni Luca, e conclude con la richiesta di audizione personale.
All’odierna udienza la reclamante insiste sul reclamo, ribadendo la tesi già esposta in atti, ovvero che a suo avviso lo stesso D.G., con il suo comportamento, avrebbe contribuito ad accendere gli animi.
La società prende atto che la sanzione comminata al Vanni non è reclamabile.
Nel supplemento di rapporto richiesto in fase istruttoria da questo Collegio all’arbitro, questi conferma quanto già descritto nel primo referto, confutando la versione dell’accaduto fornita dalla Polisportiva Fontebelverde.
Successivamente all’audizione, la C.D. passa alla decisione.
Sulla sanzione al Vanni, la società ha già preso atto che non è reclamabile, stante la sua entità.
Sulla sanzione pecuniaria, ritiene la Commissione che sia assolutamente congrua e conforme con quanto accaduto e descritto dall’arbitro. La tesi fornita dalla società reclamante non è supportata da un qualsivoglia riscontro o elemento oggettivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare non prende in esame il ricorso nella parte relativa alla squalifica del sig. Vanni Luca. Respinge nel resto e dispone l’incameramento della tassa.
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