COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 9/06/2005 Decisione del Giudice Sportvo CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE GARA: SPORTIVA STAGGIA/BLOCCO OPERATORIO PISTOIA DEL 23 MAGGIO 2005 (non disputata).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 9/06/2005 Decisione del Giudice Sportvo CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE GARA: SPORTIVA STAGGIA/BLOCCO OPERATORIO PISTOIA DEL 23 MAGGIO 2005 (non disputata). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N. 55 del 3.6.2005; -il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che: -la gara non e' stata disputata in quanto la Societa' Blocco Operatorio Pistoia non si e' presentata in campo nei termini previsti dal Regolamento; -visto l'art.53 nn. 2-7 delle N.O.I.F.; -infligge alla Societa' rinunciataria la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6 nonche' UN punto di penalizzazione. Viene applicata infine alla Societa' Blocco Operatorio Pistoia l'ammenda di Euro 55 (cinquantacinque/00) quale prima rinuncia.
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