COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 223/05-cr. Reclamo della Pol. Pratovecchio avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica Caporalini Francesco per 2 gare . Berni Luca per 3 gare (C.U 51del 19.05.2005 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 223/05-cr. Reclamo della Pol. Pratovecchio avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica Caporalini Francesco per 2 gare . Berni Luca per 3 gare (C.U 51del 19.05.2005 ) Contro le sanzioni in oggetto indicate , la soc. Pratovecchio presenta rituale ricorso a questa Commissione fornendo una propria versione degli episodi accaduti ed alla luce di questo, chiede un notevole ridimensionamento delle sanzioni assunte in primo grado. Premesso che la sanzione relativa al calciatore Caporalini Francesco non puo’ essere presa in esame in quanto trattasi di sole due giornate , Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ non sottoscritto. La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo , il quale , se ne e’ privo, e’ da considerarsi tamquam non esset ,con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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