COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°68 del 18/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’AIA, IL SIG. LEUCCI LUIGI PRELIMINARMENTE QUESTA COMMISSIONE RIUNISCE I RICORSI PRESENTATI DALLA SOCIETA’ POL. TAVERNELLE E DALLA SOCIETA’ S.S. PANICAROLA PER CONNESSIONE OGGETTIVA. IN QUANTO ENTRAMBI RIFERITI ALLA MEDESIMA GARA TAVERNELLE – PANICAROLA DISPUTATA IL 06.02.2005 A TAVERNELLE – CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “B” – (AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. PUBBLICATA NEL C.U. N.°56 DEL C.R.U. PUBBLICATO IN DATA 09.02.05). LA POL. TAVERNELLE RICORRE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: 1) PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; 2) AMMENDA EURO 1.500,00; 3) SQUALIFICA PETR DUE GARE INFLITTA AI GIUOCATORI BARTOLINI GABRIELE E GALLI CLAUDIO; 4) INIBIZIONE AL DIRIGENTE MANGANELLI ANDREA FINO AL 15.10.2005. _ PER L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE DELL’ART.12 C.G.S. LA S.S. PANICAROLA RICORRE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: 1) PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; 2) AMMENDA DI EURO 1.000,00; 3) SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA AI GIOCATORI PONTICELLI MARCO, CAGNONI LUCA E CORRADINI CRISTIANO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°68 del 18/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’AIA, IL SIG. LEUCCI LUIGI PRELIMINARMENTE QUESTA COMMISSIONE RIUNISCE I RICORSI PRESENTATI DALLA SOCIETA’ POL. TAVERNELLE E DALLA SOCIETA’ S.S. PANICAROLA PER CONNESSIONE OGGETTIVA. IN QUANTO ENTRAMBI RIFERITI ALLA MEDESIMA GARA TAVERNELLE - PANICAROLA DISPUTATA IL 06.02.2005 A TAVERNELLE – CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “B” - (AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. PUBBLICATA NEL C.U. N.°56 DEL C.R.U. PUBBLICATO IN DATA 09.02.05). LA POL. TAVERNELLE RICORRE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: 1) PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; 2) AMMENDA EURO 1.500,00; 3) SQUALIFICA PETR DUE GARE INFLITTA AI GIUOCATORI BARTOLINI GABRIELE E GALLI CLAUDIO; 4) INIBIZIONE AL DIRIGENTE MANGANELLI ANDREA FINO AL 15.10.2005. _ PER L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE DELL’ART.12 C.G.S. LA S.S. PANICAROLA RICORRE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: 1) PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; 2) AMMENDA DI EURO 1.000,00; 3) SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA AI GIOCATORI PONTICELLI MARCO, CAGNONI LUCA E CORRADINI CRISTIANO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.03.2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni di cui sopra. NEI TERMINI proponevano reclamo le citate società chiedendo l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed i legali rappresentanti delle Società reclamanti. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Preliminarmente questa Commissione rileva l’inammissibilità, ai sensi dell’art.41 nr.3 lettera a) del C.G.S., dei reclami proposti da entrambe le società nella parte relativa alle squalifiche per due giornate di gare, cioè quelle inflitte ai calciatori Ponticelli Marco, Cagnoni Luca e Corradini Cristiano della S.S. Panicarola, nonché quelle inflitte ai calciatori Bartolini Gabriele e Galli Claudio della società S.P. Tavernelle. - Ciò posto, sulla base delle dichiarazioni fornite dal direttore di gara a questa Commissione, sono risultati sostanzialmente confermati i fatti dal medesimo descritti nel referto, ovverosia che al 39° del secondo tempo la partita è stata sospesa per una rissa che ha visto coinvolti quasi tutti i tesserati di entrambe le società, a seguito della quale sono venute a mancare le condizioni minime di sicurezza necessarie per la prosecuzione della gara. L’arbitro ha, infatti, precisato che soltanto i due allenatori non sono stati coinvolti nella rissa e si sono prodigati nel tentativo di riportare la calma, e che se non avesse sospeso la gara avrebbe dovuto espellere “praticamente tutti i giocatori” . - In virtu’ di quanto sopra deve conseguentemente essere confermata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società inflitta dal G.S., che appare equa rispetto alla gravità degli episodi posti in essere. - I reclami sono invece meritevoli di parziale accoglimento per quanto attiene alle ammende inflitte alle società e con riferimento all’inibizione a carico del dirigente Manganelli Andrea. - Invero, dette ammende appaiono eccessive e si ritiene pertanto equo ridurle, rispettivamente, ad euro 1.000,00 per la società S.S. Tavernelle e ad euro 600,00 per la società S.P. Panicarola. - Quanto al dirigente Manganelli si rileva, invece, che il comportamento posto in essere, seppur concitato ed insistentemente oltraggioso, non è stato tuttavia caratterizzato da alcuna violenza fisica nei confronti del direttore di gara e pertanto, la relativa sanzione può essere limitata all’inibizione fino al 01.07.2005. p.q.m. d e l i b e r a l’inammissibilità di entrambi i reclami relativamente alle squalifiche dei calciatori Bartolini Gabriele e Galli Claudio della S.P. Tavernelle, nonché dei calciatori Ponticelli Marco, Cagnini Luca e Corradini Cristiano della S.S. Panicarola. In parziale accoglimento del reclamo della S.S. Panicarola riduce ad euro 600,00 l’ammenda inflitta a detta società ed in parziale accoglimento del reclamo della S.P. Tavernelle riduce ad euro 1.000,00 l’ammenda inflitta a detta società nonché riduce fino al 01.07.2005 l’inibizione inflitta al dirigente Manganelli Andrea. Conferma nel resto la decisione del G.S. Ordina restituirsi le tasse reclamo.
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