COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°72 del 1°/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’AIA, IL SIG. LEUCCI LUIGI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. ARIES MONTONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARIES MONTONE CASTEL DEL PIANO DISPUTATA IL 06.03.05 A MONTONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL C.R.U. DEL GIORNO 09.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA _ PER AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 450,00; _ INIBIZIONE FINO AL 30.06.2005 AL DIRIGENTE POMPEI MORENO; _ INIBIZIONE FINO AL 15.05.2005 AL DIRIGENTE BARUFFI REANO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°72 del 1°/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’AIA, IL SIG. LEUCCI LUIGI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. ARIES MONTONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARIES MONTONE CASTEL DEL PIANO DISPUTATA IL 06.03.05 A MONTONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL C.R.U. DEL GIORNO 09.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA _ PER AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 450,00; _ INIBIZIONE FINO AL 30.06.2005 AL DIRIGENTE POMPEI MORENO; _ INIBIZIONE FINO AL 15.05.2005 AL DIRIGENTE BARUFFI REANO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2005, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Riesame dei fatti con conseguente riduzione delle sanzioni inflitte dal giudice sportivo in misura decisamente eccessiva. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - I fatti posti a base della delibera del G.S. risultano confermati nel loro svolgimento. In particolare la condotta dei due Dirigenti sanzionati, Pompei Moreno e Baruffi Reano, non può essere oggetto di riduzione delle inibizioni, rispettivamente loro inflitte, in quanto entrambi tenevano comportamento offensivo e minaccioso, peraltro in maniera reiterata. Il Baruffi si rendeva colpevole di offese reiterate dopo la sua espulsione. Il comportamento del Pompei si configurava sicuramente il più grave, in quanto le minacce venivano seguite da un ingresso abusivo negli spogliatoi, per colpire con ripetuti calci la porta dove sostava la terna arbitrale. - Nessun accoglimento possono trovare i motivi proposti diretti a chiedere riduzione di sanzione dei due Dirigenti inibiti sino al 15.05.2005, per quanto riguarda il Baruffi e sino al 30.06.2005 per il Pompei. Le sanzioni loro inflitte vanno pertanto confermate. - Unico motivo di parziale accoglimento può essere quello diretto ad una più contenuta sanzione da porre a carico della Società. Seppure da sanzionare per responsabilità oggettiva derivante dal comportamento dei propri sostenitori appare equo sanzionare la Polisportiva Aries Montone per Euro 300,00. Sul punto il reclamo va parzialmente accolto. p.q.m. d e l i b e r a di confermare le inibizioni inflitte dal G.S. ai Dirigenti Pompei Moreno e Baruffi Reano, rispettivamente fino al 30.06.2005 e fino al 15.05.2005. Riduce l’ammenda posta a carico della Polisportiva Montone ad Euro 300.00 (trecento). - Ordina restituirsi la tassa reclamo
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