COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°92 del 20/05/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARENEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVECCHIO = NARNESE DISPUTATA IL 23.04.2005 A DERUTA – SEMIFINALE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°85 DEL C.R.U. DEL GIORNO 28.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ Per squalifica del calciatore Roscini Andrea per 4 gare.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°92 del 20/05/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARENEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PONTEVECCHIO = NARNESE DISPUTATA IL 23.04.2005 A DERUTA – SEMIFINALE DEL
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.°85 DEL C.R.U. DEL GIORNO 28.04.2005 PUBBLICATO IN PARI
DATA.
_ Per squalifica del calciatore Roscini Andrea per 4 gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.05.2005, la seguente decisione.
FATTO
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere la riduzione della sanzione
sopra riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Anche sulla base del reclamo proposto dall’A.S. Pontevecchio è da ritenere pacifico, in quanto
incontestato, il comportamento offensivo posto in essere dal calciatore Roscini nei confronti
dell’arbitro. Per contro, ritiene questa Commissione che sulla scorta degli atti ufficiali non
risultano elementi di colpevolezza a carico del suddetto calciatore per quanto attiene alla
stretta di mano; in particolare non vi è prova che detto comportamento sia stato effettivamente
posto in essere al fine di ledere il direttore di gara, considerato che il leggero dolore
conseguente alla stretta lamentato da quest’ultimo potrebbe essere una conseguenza non
voluta da parte del calciatore.
Conseguentemente la sanzione deve essere ridotta e limitata alle solo offese poste in essere
dal calciatore.
P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla A.S. Pontevecchio e di ridurre la squalifica inflitta
dal G.S. al calciatore Roscini Andrea a due giornate di gara.
- ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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