COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Istanza di grazia del calciatore Veniero Giuseppe nato il 15.04.1972 matricola n. 2846793 già tesserato A.S. Palermo Futsal Eightyniners
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005
Istanza di grazia del calciatore Veniero Giuseppe nato il 15.04.1972 matricola n. 2846793 già tesserato A.S. Palermo Futsal Eightyniners
Si comunica che il Presidente Federale,
- vista l’istanza inoltrata dal calciatore a margine, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia con riferimento alla sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia L.N.D., come da C.U. n. 32 del 12.03.2003, sanzione ridotta dalla Commissione Disciplinare presso il predetto Comitato al 31.12.2005, come da C.U. n. 47 del 2.04.2003, per il comportamento irriguardoso tenuto nei confronti dell’arbitro in occasione della gara Salusport/Palermo Futsal Eightyniners dell’ 8.03.2003;
- rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sortiva, alla Corte Federale;
- rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 9 Febbraio 2005 (C.U. n. 14/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione dell’invocato beneficio”;
non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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