COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005 ISTANZA DI GRAZIA Istanza di grazia del calciatore Giardinoto nato l’ 11.07.1984, matricola n. 3724757, tesserato A.S. Nuova Aquila Grammichele
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005
ISTANZA DI GRAZIA
Istanza di grazia del calciatore Giardinoto nato l’ 11.07.1984, matricola n. 3724757, tesserato A.S. Nuova Aquila Grammichele
Con riferimento all’istanza della Società A.S. Nuova Aquila Grammichele tendente ad ottenere un particolare provvedimento di grazia in relazione alla squalifica inflitta fino al 30.04.2007 al calciatore Giardinoto Giuseppe dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, come da C.U. n. 19 del 7.10.2004, si comunica che l’istanza non può essere esaminata in quanto prematura.
Invero la vigente normativa non consente di prendere in esame le istanze prima che il richiedente abbia scontato non meno della metà della sanzione inflitta (Cfr. Art. 20 Nuovo C.G.S.).
Si precisa, altresì, che l’aver scontato la metà della sanzione inflitta è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la concessione del provvedimento di grazia che è subordinato alla natura, alla durata alla sanzione ed alla gravità delle infrazioni commesse dall’istante.
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