COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 14/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AZZURRA FERMO avverso decisioni merito gara Azzurra Fermo – Pagliare, del 2.6.2005 – Campionato Provinciale Juniores – Com. Uff. n. 63 dell’8.6.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°3 del 14/07/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. AZZURRA FERMO avverso decisioni merito gara Azzurra Fermo – Pagliare, del 2.6.2005 – Campionato Provinciale Juniores – Com. Uff. n. 63 dell’8.6.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, in esito all’esame del referto arbitrale e relativo supplemento, inerenti l’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 63, tra altre sanzioni, infliggeva la squalifica fino 30 settembre 2005 al sig. Del Moro Stefano, allenatore della reclamante; fino al 30 giugno 2006 al calciatore Gambini Nicolò, fino al 30 giugno 2008 al giocatore Marini Matteo.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Azzurra Fermo assumendo la non perfetta rispondenza del rapporto arbitrale a quanto realmente avvenuto e chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione delle sanzioni impugnate.
A dire della reclamante il Marini, pur sbagliando anche per la sua giovane età, si sarebbe comunque limitato ad inveire ed a spingere l’assistente arbitrale senza tuttavia mai alzare le mani e senza andare oltre.
Anche il Gambini si sarebbe limitato a protestare ed a spingere l’arbitro, senza tuttavia mai mettergli le mani addosso, né tentare di colpirlo.
Sempre secondo la reclamante, l’allenatore Del Moro non aggredì nessun dirigente della squadra avversaria, ma intervenne al fine di calmare gli animi, portando via i calciatori della propria squadra, tentando di bloccare il dirigente avversario che, a sua volta, cercava di aggredire un suo giocatore.
Alla richiesta audizione l’A.S.D. Azzurra Fermo reiterava le argomentazioni già esposte nel gravame, ammettendo altresì che il Marini, nell’occasione, si avvicinò all’Assistente Arbitrale per colpirlo con calci, non riuscendovi completamente per l’intervento del proprio massaggiatore.
Asseriva che il Gambini fu espulso per avere reagito ad un colpo ricevuto da un avversario al volto, dove in passato aveva subito ben due interventi chirurgici.
Quanto al comportamento ascritto al Del Moro, la reclamante ribadiva che lo stesso entrò in campo e, sbracciando nella mischia, cercò unicamente di allontanare i propri calciatori dall’arbitro.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che l’allenatore Del Moro, in precedenza allontanato per offese e minacce nei suoi confronti, poco prima della fine anticipata dell’incontro, fece rientro in campo colpendo prima con un calcio un dirigente della squadra avversaria che stava facendo rientro negli spogliatoi, poi i palloni che lo stesso stava portando.
Il Marini, espulso per avere colpito a gioco fermo un avversario con un calcio, mentre usciva, passando davanti alla sua panchina, colpiva l’Assistente Arbitrale con due calci al polpaccio e poi, mentre questi fuggiva, lo inseguiva ed una volta raggiunto lo spingeva contro il muro di recinzione, posto a pochi metri dal campo. Si univa agli altri giocatori locali nelle offese e negli insulti rivolti all’arbitro a fine gara.
Il Gambini, già espulso nel corso del secondo tempo per doppia ammonizione, si posizionava sulle scale dell’ingresso degli spogliatoi, da dove, attendendo il rientro dell’arbitro, lo offendeva e lo minacciava, dandogli altresì una spinta non violenta, a mano aperta sul petto, facendolo finire sul muro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ritenuta la descrizione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dall’arbitro nell’espletata istruttoria, univoca, convincente e priva di contraddittorietà, che non può pertanto essere disattesa sulla base delle affermazioni della Società reclamante, le quali devono ritenersi delle mere tesi difensive;
• ritenuta provata la responsabilità dell’allenatore Del Moro in ordine ai fatti ascrittigli, la cui gravità giustifica appieno la misura della sanzione inflitta, non essendo consentita giustificazione alcuna per il comportamento posto in essere da persona che per il ruolo rivestito deve essere di esempio ai calciatori;
• ritenuta altresì provata la responsabilità dei calciatori Marini e Gambini in ordine ai fatti loro ascritti;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi, minacciosi o addirittura violenti;
• ritenuto tuttavia che le comprovate circostanze di fatto e la giovane età dei calciatori incolpati sono elementi che inducono ad una valutazione di minor rigore e consentono, pur a fronte del permanere delle responsabilità per come accertate, una riduzione delle sanzione loro inflitte, anche in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Azzurra Fermo, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica del calciatore Marini Matteo al 10 giugno 2007, quella del calciatore Gambini Nicolò al 28 febbraio 2006, confermando nel resto l’impugnata delibera.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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