COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 14/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PIAZZAROLA 1971 avverso sanzioni merito gara A.S. Piazzarola – Carassai, del 11.6.2005 – Campionato di Terza Categoria – Play-off – Com. Uff. n. 157 del 16.6.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 14/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PIAZZAROLA 1971 avverso sanzioni merito gara A.S. Piazzarola – Carassai, del 11.6.2005 – Campionato di Terza Categoria – Play-off – Com. Uff. n. 157 del 16.6.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Girardi Rodolfo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2005 perché “dopo un provvedimento disciplinare assunto dall’arbitro nei confronti di un proprio compagno di squadra, si avvicinava al direttore di gara spintonandolo più volte, senza causare alcuna conseguenza, insultandolo e minacciandolo. Nel mentre si allontanava dal terreno di gioco, teneva un comportamento violento nei confronti dei propri compagni di squadra, venendo definitivamente allontanato dai propri dirigenti.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Piazzarola 1971, invocando per il proprio tesserato una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta esagerata rispetto alla condotta da questi realmente tenuta e come risultante dagli atti ufficiali. A dire della reclamante, il Girardi sarebbe intervenuto nei confronti del direttore di gara al solo fine di evitare l’immeritata espulsione di un proprio compagno di squadra e di essere stato, per questo, a sua volta espulso, in pratica al suo posto. Nel mentre lo stesso calciatore usciva dal terreno di gioco, veniva offeso da un proprio compagno di squadra, provocando con ciò la sua momentanea reazione. Negava ogni addebito a carico del proprio tesserato in merito alle presunte spinte patite dal direttore di gara, pur ammettendo un alterco verbale tra i due, ma senza alcun contatto fisico. Ad ulteriore sostegno della invocata riduzione della sanzione impugnata, la reclamante deduceva la violazione del principio di congruità della delibera del primo Giudice. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, nel corso dell’incontro in esame, mentre si accingeva ad ammonire un giocatore della squadra locale, il Girardi gli si avvicinò insultandolo e spingendolo al petto con le mani. Alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso calciatore, in preda ad una crisi nervosa, cercava inutilmente di divincolarsi dai compagni che lo trattenevano, per dirigersi verso l’arbitro; dopo qualche minuto veniva portato via dai suoi compagni di squadra. Uscendo dal terreno di gioco, scagliava un pallone contro la panchina della propria squadra, avventandosi contro i componenti della stessa. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Girardi vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata ed eccessiva protesta, priva tuttavia di seri contenuti di violenza; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P. Q. M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Piazzarola 1971, per l’effetto riducendo al 30 ottobre 2005 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Girardi Rodolfo. Ordina restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it