COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 8 dell’1 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA Gara BARLETTA – FORTIS TRANI del 28/ 8/2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 8 dell’1 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA Gara BARLETTA - FORTIS TRANI del 28/ 8/2005 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la A.S. FORTIS TRANI chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara in danno dell'A.C. BARLETTA per aver schierato il tesserato BAGNARA Massimo in posizione irregolare. Deduce la reclamante che il calciatore citato era stato squalificato per una giornata nel corso della COPPA ITALIA DILETTANTI 2003/2004 ed ha allegato uno stralcio del C.U. n°4 del 3/9/2003 che attesta tale circostanza. Ha dichiarato altresì che il tesserato BAGNARA ha militato durante la stagione 2004/2005 nella società A.S. BISCEGLIE 1913 senza mai scontare la squalifica in occasione delle gare di COPPA ITALIA disputate dalla suddetta società. Osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo appare fondato e và accolto. Infatti é stato accertato che durante la COPPA ITALIA NAZIONALE DILETTANTI 2003/2004 la Società FORTIS TRANI(in cui all'epoca militava il tesserato BAGNARA Massimo) non ha disputato alcuna gara successiva al comunicato n° 4/2003 essendosi in tale occasione qualificata per il turno successivo la Società MANFREDONIA. E' stata altresì accertata la circostanza che durante le partite di Coppa Italia disputate dalla A.S. BISCEGLIE (nuova società di appartenenza del tesserato BAGNARA Massimo) durante la stagione sportiva 2004/2005 il soggetto in questione é stato ritualmente schierato in campo. Pertanto appare evidente che la sanzione non é mai stata scontata e da ciò discende la posizione irregolare del tesserato. Per questi motivi D E L I B E R A 1) di applicare l'art. 12 C.G.S. e per l'effetto comminare alla A.C. BARLETTA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della AS. FORTIS TRANI; 2) di escludere l'A.C. BARLETTA dal prosieguo della COPPA ITALIA DILETTANTI ai senzi dell'art. 9 del Regolamento pubblicato sul C.U.n° 6 del 25/8/2005; 3) di comminare al tesserato BAGNARA Massimo(A.C. BARLETTA) la squalifica sino all'1/10/2005.
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