COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°2 dell’8 luglio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare C.S. MARACANA’ ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” – Play-Off) Avverso delibera G.S. C.U. n° 40 del 21 giugno 2005. Gara Maracanà / Farcana del 18 giugno 2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°2 dell’8 luglio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
C.S. MARACANA’ ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” – Play-Off)
Avverso delibera G.S. C.U. n° 40 del 21 giugno 2005.
Gara Maracanà / Farcana del 18 giugno 2005.
La reclamante chiede siano ridotte le seguenti sanzioni disciplinari:
- inibizione fino al 30.06.2006 inflitta al dirigente accompagnatore Zucca Raimondo perché ritenuto responsabile, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco per essere entrato indebitamente in campo urlando frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, di aver tentato di aggredire l’arbitro proferendo frasi ingiuriose e gravemente minacciose e, successivamente, di aver proferito ulteriori frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara mentre questi si apprestava a lasciare l’impianto sportivo;
- inibizione fino al 30.06.2007 inflitta al dirigente Zucca Andrea perché ritenuto responsabile di aver rivolto all’arbitro frasi minacciose, per cui veniva allontanato dal terreno di gioco, e di aver colpito l’arbitro con un oggetto che gli procurava un forte dolore all’occhio destro;
- squalifica per quattro giornate di gara inflitta al giocatore Fadda Riccardo ( e non Fadda Andrea come erroneamente indicato nel C.U. n° 40) perché ritenuto responsabile di aver scagliato il pallone contro l’arbitro senza peraltro colpirlo e di aver proferito nei confronti dello stesso una frase ingiuriosa;
- ammenda di Euro 200,00 nei confronti della società.
La società C.S. Maracanà sostiene che il dirigente Zucca Raimondo si è reso responsabile di accese proteste verbali nei confronti dell’arbitro e di ingiurie proferite nei confronti dello stesso mentre si allontanava dal campo, a seguito della sua espulsione, ma esclude che abbia tentato di aggredire il direttore di gara.
Per quanto attiene il dirigente Zucca Andrea, la reclamante non esclude che il proprio tesserato abbia rivolto frasi offensive all’arbitro e che lo stesso lo abbia schizzato con dell’acqua reiterando le ingiurie, ma nega decisamente che abbia colpito il direttore di gara con un oggetto. I sigg. Zucca Raimondo e Zucca Andrea hanno anche pronunciato frasi poco educate nei confronti dell’arbitro nel momento in cui questi si allontanava dall’impianto sportivo.
Circa il comportamento antiregolamentare del giocatore Fadda Riccardo, conferma che il proprio tesserato ha calciato il pallone nel momento in cui l'arbitro abbandonava il terreno di gioco, ma esclude che avesse l’intenzione di colpire il direttore di gara che, infatti, non è stato colpito.
Infine, per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda non motiva le ragioni del reclamo ma si limita a sostenere che è sproporzionata.
La Commissione, letti gli atti ed accertato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti, rileva quanto segue.
Il dirigente Zucca Raimondo, così come riportato nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro dell’incontro, veniva allontanato dal terreno di gioco per esservi indebitamente entrato a seguito di provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti di due giocatori della società Maracanà; successivamente al provvedimento di espulsione, inveiva nei confronti dell’arbitro con ingiurie e minacce tentando di scagliarsi contro lo stesso. Tale comportamento, certamente ingiurioso e minaccioso, a parere di questa Commissione non raggiunge il crisma della violenza bensì di una scomposta e deprecabile protesta, peraltro contenuta in una esternazione meramente verbale, talchè la sanzione adottata dal Giudice Sportivo appare eccessiva e come tale meritevole di riduzione.
Il dirigente Zucca Andrea, sempre sulla base di quanto riportato nel supplemento di referto, ha posto in essere un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro e, dopo essere stato espulso, tenendo in mano una bottiglia, scagliava verso l’arbitro l’acqua ivi contenuta colpendolo al volto e procurandogli un forte dolore all’occhio destro. Non si tratta quindi di un oggetto, non meglio specificato quale risulta dalla sentenza del Giudice Sportivo, bensì di acqua. La precisazione è d’obbligo perché necessita rilevare quale sia la sua consistenza proprio per stabilire se l’intenzione del dirigente Zucca Andrea era quella di procurare un danno fisico al direttore di gara. Questa Commissione ritiene che detto tesserato aveva l’intenzione di contestare la decisione arbitrale ed ha quindi posto in essere, dopo aver espresso ingiurie e minacce, un comportamento volto più al dileggio che alla violenza fisica, che certamente è andato ben oltre le sue intenzioni. Vi è stata quindi una volontà di procurare un danno, certamente all’onorabilità dell’arbitro ma non certo fisico. Il tesserato non poteva assolutamente prevedere che un gettito d’acqua fuoriuscito da una bottiglia potesse produrre lesioni personali al direttore di gara e ciò avvalora la tesi, sostenuta dalla reclamante e condivisa da questa Commissione, sulla preterintenzionalità dell’atto e cioè sulla volontarietà di procurare un danno ma non con conseguenze lesive.
Per tutti questi motivi la Commissione ritiene che la sanzione adottata dal Giudice Sportivo meriti congrua riduzione.
Il giocatore Fadda Riccardo è stato riconosciuto dall’arbitro come colui il quale, a pochi metri di distanza dalla sua persona calciava il pallone con estrema violenza mandandolo a lambire la sua tempia destra e, immediatamente dopo, ingiuriava il direttore di gara. Non è accettabile nel caso di specie l’assunto della reclamante secondo la quale non vi era nell’atleta alcuna intenzione di colpire l’arbitro, anche perché il gesto è stato accompagnato da una frase volgarmente ingiuriosa rivolta, senza ombra di dubbio, allo stesso. Il Fadda quindi ha posto in essere un atto violento che solo per puro caso non ha prodotto conseguenze lesive al direttore di gara. La sanzione adottata dal Giudice Sportivo è pertanto congrua e come tale deve essere confermata.
Infine, per quanto attiene la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00, stante l’assoluta mancanza di motivazioni al reclamo proposto, questa Commissione ritiene non dover procedere all’esame dello stesso.
Per tutti i suddetti motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società C.S. Maracanà, DELIBERA
- di ridurre l’inibizione al dirigente accompagnatore Zucca Raimondo fino al 30.11.2005;
- di ridurre l’inibizione al dirigente Zucca Andrea fino al 30.12.2005;
- di confermare nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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