COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 222/05 – pv.Oggetto: Reclamo della Polisportiva Sorgenti Labrone avverso alla squalifica per cinque gare inflitta dal G.S. al calciatore Iacopini Alessandro (C.U. n. 51 del 19/05/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 222/05 – pv.Oggetto: Reclamo della Polisportiva Sorgenti Labrone avverso alla squalifica per cinque gare inflitta dal G.S. al calciatore Iacopini Alessandro (C.U. n. 51 del 19/05/2005) Il G.S., con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione disputata in data 15/05/2005 contro la Polisportiva Riparbella, motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe “Espulso per fallo da tergo, dopo la notifica tirava i capelli all’avversario in modo violento e lo offendeva. Di poi offendeva anche l’arbitro”. Ricorre l’impugnante ammettendo soltanto l’iniziale fallo da tergo ma eccependo che la scomposta reazione del calciatore non si sarebbe concretizzata nel gesto di tirare i capelli all’avversario. Iacopini avrebbe infatti semplicemente appoggiato la mano sul capo del calciatore che aveva appena colpito in segno di stizza per la decisione arbitrale. La società conclude pertanto per una riduzione della sanzione comminata. Tale ricostruzione appare però smentita sia dal contenuto del rapporto di gara sia dal relativo supplemento, documenti nei quali il D.G. descrive come “violento” il gesto compiuto dal giocatore il quale, offendendo l’avversario con inequivocabili espressioni, avrebbe tirato con forza i capelli dell’avversario. La sanzione irrogata appare pertanto, anche in considerazione del successivo atteggiamento oltraggioso tenuto nei confronti del D.G. alla notifica dell’espulsione, corretta e proporzionata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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