COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 220/05 – sa. Impugnazione della U.S. MONTI avverso la sanzione della ammenda di Euro 1.300 inflitta dal G.S. regionale ( Com. Uff. n. 51 del 19 maggio 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 220/05 – sa. Impugnazione della U.S. MONTI avverso la sanzione della ammenda di Euro 1.300 inflitta dal G.S. regionale ( Com. Uff. n. 51 del 19 maggio 2005). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio Sodalizio, che il G.S. Regionale aveva così motivato: "Per cancelli di accesso al recinto di gioco e spogliatoi incustoditi tanto da consentire la reiterata presenza di persone estranee. Per contegno offensivo verso il C.C. e gli Organi Federali. Recidiva. Per avere, propri sostenitori e collaboratori, indossato una maglia con scritta oltraggiosa verso un arbitro senza che la società ospitante abbia adottato provvedimenti idonei all´impedimento e rimozione di tale manifestazione di contestazione ingiuriosa ( art. 62 commi 2 bis - 3 delle N.O.I.F. ed art. 10 comma 5 del C.G.S.)".- Deduceva la reclamante - ribadendolo in sede di audizione dinanzi al CD in data 1 luglio 2005, ed anche esibendo la maglietta "incriminata"- che si era trattata di una iniziativa priva di reale significato offensivo, al più di natura goliardica, realizzata da pochi giovani della società ed in atto da almeno due mesi, indossata per 7-8 partite, con il quale si era inteso in modo pittoresco rivalersi e "prendere in giro" un arbitro che, in occasione di una partita di alcuni mesi prima, aveva deliberato decisioni tecniche erronee e dalle quali erano conseguite pesanti squalifiche inflitte a più giocatori del MONTI. Nessuna reale condotta violenta ne sarebbe potuta conseguire. Inoltre spiegava che le persone estranee nel recinto spogliatoi erano, in realtà, giovani e massaie intenti a distribuire frittelle e dolciumi agli spettatori presenti, per arrotondare gli introiti, certamente non eclatanti. Su tale ultimo profilo occorre precisare che il rapporto gara non si soffermi a segnalare particolari situazioni di condotte da stigmatizzare per l´animosità dei soggetti presenti, limitandosi a riscontrare l´indebita presenza di taluni soggetti in spazi non consentiti, pur evidenziato l´utilizzo di espressioni ingiuriose verso gli organi federali. Circostanze questa che non possono non essere sanzionate, sia pure in modo non particolarmente severo, posto che la versione difensiva appare non smentita e può quindi accreditarsi, così come deve essere tenuta presente, per altro profilo, la recidiva della società. Passando al profilo di maggiore rilevanza, osserva questa CD che la frase in interesse riportata sulle magliette, appositamente confezionate ed indossate da taluno dei giovani sostenitori del MONTI, era la seguente " Un calcio nel ...a XXXXX non ha prezzo...per tutto il resto c´è..." parafrasando una nota pubblicità del momento, di una carta di credito. Che si alludesse ad un determinato arbitro in attività, il cui cognome (sopra obliterato per la di lui riservatezza) non è in discussione, neppure contestandolo la società nel reclamo, serenamente ammettendo che quel dato D.G. era stato protagonista di conseguenze disciplinari per molti propri tesserati ( quindi ben lineare appare anche la sussistenza di una "causale" di quella manifestazione di protesta "singolare", qui in esame). Tuttavia, la sanzione irrogata dal primo Giudice è motivata per la riscontrata violazione della norma di cui all´art. 62 NOIF, come di recente modificato dalle nuove normative, anche statuali, per reprimere al violenza ed il razzismo negli stadi, qui ricordandosi che tale previsione per le Società dilettantesche prevede una sanzione di 1000 Euro quale minimo edittale ( come tale applicata nei termini inferiori dal G.S). Ritiene questo Collegio - pur stigmatizzando l´episodio, meritevole di censura e di sanzione per il suo carattere di dileggio dell´arbitro, oltretutto " fatto veicolare" tramite giovanissimi con buona pace del rispetto e dei valori educativi prioritari - che non sia stata elusa la severa disposizione in questione che qui si riporta: "E´ vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni scritte, simboli emblemi e simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale." Come è agevole puntualizzare, tale previsione è inserita nel nuovo art. 10 della legge dello Stato, la cui rubrica recita "Prevenzione di fatti violenti", emanata dopo una serie di gravissimi episodi negli stadi ed allo scopo di fronteggiarli, ed è inserita nel comma 2 bis dell´art. 62 NOIF:. In altri termini, se il precetto stabilito non esclude le espressioni oltraggiose e neppure pretende che queste siano direttamente incitanti alla violenza, non può non evidenziarsi che il contesto normativo voglia cogliere e prevenire tali fenomeni pericolosi per la pubblica incolumità individuando - anche negli oltraggi - quelli che tali potenzialità possano portare con sé, intrinsecamente. Non è così nel caso di specie, posto che la espressione, certo grottesca, sebbene anche offensiva, era rivolta a soggetto il cui cognome ha anche altri significati (quindi non ineluttabilmente riconducibile ad un singolo individuo) e, ciò che più rileva, non conoscibile se non a chi si era atteggiato abbigliandosi in tal modo; in ogni caso, tale persona "destinataria della frase" neppure era presente a quell´incontro ove è stato evidenziata la condotta censurabile, con il rapporto gara, quindi neppure possibile oggetto di attenzioni lesive, anche solo potenziali. Tenuto conto che non si ritiene applicabile la norma evocata dal G. regionale, art. 62 bis N.O.I.F. la sanzione congrua e proporzionata, per le considerazioni sopra complessivamente svolte, deve stabilirsi complessivamente in Euro 300. P.Q.M. Accoglie il reclamo, riduce la sanzione inflitta alla società U.S. MONTI stabilendola in Euro 300 (anziché in Euro 1.300 come stabilito dal primo giudice), non ricorrendo la previsione di cui all´art. 62 comma 2 bis NOIF, e dispone restituirsi la relativa tassa.
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