COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 227/05 – GL. Gara Pisa Sporting Club – Montecastello (4-2) del 22/05/05. Campionato di I categoria. In C.U. n.52 del 26/05/05 Comitato Regionale Toscana. Reclamo della società Montecastello avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. Regionale: € 1.300,00 MONTECASTELLO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 227/05 – GL. Gara Pisa Sporting Club – Montecastello (4-2) del 22/05/05. Campionato di I categoria. In C.U. n.52 del 26/05/05 Comitato Regionale Toscana. Reclamo della società Montecastello avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. Regionale: € 1.300,00 MONTECASTELLO Per aver utilizzato in ripetute e distinte circostanze, lanciandoli nei pressi del terreno di gioco, alcuni fumogeni. (art.62 c.2bis N.O.I.F.-art.10 c.2 e 5 C.G.S.). Per lancio di sputi che raggiungono l'arbitro al termine del p.t.. Per contegno offensivo e minaccioso verso il D. G. fine gara con lancio di sputi senza colpire. Per reiterazione del contegno ingiurioso ed intimidatorio allorche' l'arbitro abbandona l'impianto con la scorta dei CC.. La reclamante sostiene che effettivamente sono stati accesi dei fumogeni di colore amaranto all’inizio della gara al di fuori del recinto di gioco, tuttavia nega che siano stati lanciati in altre circostanze. La stessa reclamante, nel richiedere l’audizione in udienza, nega la veridicità del rapporto arbitrale anche in relazione all’intervento del CC per scortare l’arbitro all’uscita dell’impianto sportivo. All’udienza dell’1/7/05 il Presidente della società reclamante ha ribadito le proprie tesi sottolineando la non responsabilità della proprie società circa i fatti ascritti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Il rapporto arbitrale appare chiaro ed inequivocabile sotto ogni aspetto, né la reclamante nega il lancio dei fumogeni, anche se afferma essere stati lanciati in un’unica occasione. Nulla di particolare sostiene invece in ordine agli sputi ed al ricorso ai CC da parte dell’arbitro, se non negare sic et simpliciter i fatti. L’art.62 comma 2 bis delle N.O.I.F. combinato con l’art. 10 commi 2 e 5 del C.G.S. è chiaro e tassativo e non ammette deroghe. Infatti, la norma organizzativa federale richiamata, VIETA L’INTRODUZIONE E/O L’UTILIZZAZIONE NEGLI STADI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MATERIALE PIROTECNICO DI QUALSIASI GENERE. Come può facilmente desumersi dalla lettura del testo normativo, il divieto, in tema di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, viene ricondotto anche alla sola introduzione dello stesso negli stadi e negli impianti sportivi, pertanto il lancio del predetto materiale costituisce addirittura un’aggravante rispetto alla semplice detenzione che pure è sanzionata. Al precetto della norma organizzativa deve combinarsi quello relativo alla responsabilità delle società nel caso richiamato (art10 comma 2 del C.G.S.) e quello sanzionatorio contenuto nello stesso articolo al comma 5 (sanzione della ammenda da euro.1000 ad euro.15.000) Per quanto attiene gli altri fatti contestati, non pare al Collegio che il contenuto del rapporto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, possa essere messo in discussione, vista anche la poca portata probatoria delle tesi difensive. Per quanto attiene l’entità della sanzione comminata dal G.S., la stessa appare congrua e ben calibrata in relazione ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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