COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 229/05 – gc. Reclamo presentato dal G.S. Pianella avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Lenzi Giuseppe fino al 03.11.2005. C.U. N° 55 del 03.06.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 229/05 – gc. Reclamo presentato dal G.S. Pianella avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Lenzi Giuseppe fino al 03.11.2005. C.U. N° 55 del 03.06.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il giocatore Lenzi Giuseppe fino al 03.11.2005 poiché questi correva verso il D.G. e lo spingeva al petto in maniera non violenta ma facendolo indietreggiare di un passo. Di poi lo offendeva. Sanzione aggravata in quanto capitano. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Ponte d’Arbia – Pianella del 29.05.2005. Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dei fatti. Evidenzia che l’episodio è accaduto in una partita di play out in un frangente di gioco abbastanza agitato. Conferma, la reclamante, che il Lenzi abbia rincorso l’arbitro e una volta raggiunto gli abbia messo una mano sul petto con il solo scopo di fargli notare il Guardalinee. All’estrazione del cartellino rosso il giocatore avrebbe poi proferito una frase irrispettosa. La società ribadisce il dovere dell’arbitro di colloquiare con il capitano, precisando che nel gesto del Lenzi non vi siano stati segni di violenza. Conclude con una richiesta di riduzione della squalifica comminata, evidenziando in ultimo che l’aggravante per la veste di capitano debba essere applicata solo per le offese e non per aver tentato di parlare all’arbitro. L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio a fini istruttori, conferma sostanzialmente quanto già indicato nel primo referto. Il reclamo non merita accoglimento. Nel premettere che la società reclamante conferma sia la frase che, soprattutto, il contatto, quanto riferito dal D.G. appare chiaro nella sua dinamica. Appare incomprensibile – e sotto un certo aspetto anche disarmante – come la società possa ritenere lecita la rincorsa del calciatore verso il D.G. seguita dal contatto con il petto di questi. Il diritto – o meglio la possibilità – data al capitano di poter conferire con l’arbitro non può essere confusa con un principio assolutamente fermo ed insindacabile, ovvero che in ogni caso l’arbitro non può essere toccato; nessun contatto fisico è ammesso con i giocatori, capitano compreso. Ciò detto, non vi è motivo di dubitare di quanto esposto dal D.G., ovvero che vi sia stata in effetti una spinta – senza conseguenze – che lo abbia costretto ad arretrare di un passo. La veste di capitano del Lenzi giustifica da sola l’aggravante nella determinazione della sanzione. In conclusione, l’entità della squalifica così come determinata dal Giudice Sportivo appare equa e ben calibrata con quanto accaduto e con la totale assenza di conseguenze per il D.G. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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