COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 212/05 – pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Lucca Calcio, avverso alla squalifica fino al 28/09/2005 del calciatore Bernardeschi Nicola (C.U. n. 40 del 28/04/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 212/05 – pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Lucca Calcio, avverso alla squalifica fino al 28/09/2005 del calciatore Bernardeschi Nicola (C.U. n. 40 del 28/04/2005) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al calciatore con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 23 aprile 2005, tra la ricorrente e la Società Porcari: “Espulso per avere offeso il D.G., alla notifica si avvicinava con tono minaccioso allo stesso tentando di colpirlo con un pugno, non riuscendovi perché prontamente neutralizzato dal suo capitano il quale ha dovuto trainarlo al di fuori del campo”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo, nell’interesse del proprio giocatore, sostenendo che, nell’occasione della prima ammonizione, il calciatore non avesse in alcun modo offeso o minacciato il D.G.. Quanto al momento dell’espulsione si eccepiva l’inesistenza di qualsiasi atteggiamento censurabile fino all’estrazione del secondo giallo che suscitava nel Bernardeschi una comprensibile, ma misurata, reazione verbale e fisica. Concludeva, pertanto, per una congrua riduzione della sanzione inflitta. All’udienza del 1 luglio 2005, seppur regolarmente convocati, nessuno della Società impugnante si presentava per essere ascoltato in merito al contenuto del reclamo stesso e pertanto il procedimento veniva ritenuto in decisione. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il D.G., nel supplemento di gara, confermava parzialmente quanto asserito nel reclamo e cioè l’inesistenza d’atteggiamenti aggressivi o minacciosi del calciatore precedenti alla notifica dell’espulsione precisando però che le continue critiche espresse ad alta voce su ogni singola decisione di giuoco ed il modo plateale, insistente ed oggettivamente molesto con il quale il Bernardeschi (che non era nemmeno capitano e che riceveva la prima ammonizione al dodicesimo del secondo tempo dopo solo tre minuti dal suo ingresso in campo) si rapportava continuamente al D.G. impedivano la corretta conduzione della partita e lo determinavano a comminare la doppia sanzione. Il giocatore invece, come descrive l’arbitro sia nel rapporto che nel supplemento, cambiava completamente atteggiamento alla notifica del cartellino rosso, cominciando a proferire ad alta voce frasi ingiuriose e minacciose e tentando di aggredire il D.G.; solo il pronto e responsabile intervento del Capitano impediva il contatto fisico tra i due. La sanzione inflitta dal G.S., anche in considerazione della pausa estiva e della minore afflittività della stessa, appare dunque corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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